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Fondo di solidarietà per medici, infermieri e Oss vittime del covid-19. Via libera dal Senato al Decreto Cura Italia

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La Redazione
Pubblicato il: 09/04/2020 vai ai commenti

AttualitàCoronavirusLeggi e sentenze

Con 142 pareri favorevoli e 99 contrari, il Senato ha votato la fiducia sul Decreto Italia.

Vediamo un riassunto delle norme che riguardano il personale sanitario.

 

 

Articolo 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati nel limite dell’importo pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.

 

Articolo 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)
Le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, potranno, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Gli incarichi avverranno attraverso procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, comprese forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, e avranno la durata di un anno e non saranno rinnovabili. Questi incarichi, se necessario, potranno essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli di spesa per il personale.
 
Le attività professionali svolte costituiranno titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 
Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche potrà essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolgerà, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.

 

Articolo 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
Per il periodo della durata dello stato emergenziale non si applicherà il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

 

Articolo 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Vengono rinforzati temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, viene stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento militare. 
Gli oneri previsti sono di euro 13.749.052 per l’anno 2020 e a euro 5.661.374 per l’anno 2021.

 

Articolo 10 (Potenziamento risorse umane dell’Inail)
L'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
Alla copertura dei degli oneri pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
Fino al perdurare dello stato di emergenza, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, si potranno trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
 
Articolo 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Per la durata dell’emergenza epidemiologica viene consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati dovranno presentare un'istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni, che potranno procedere al reclutamento temporaneo di questi professionisti.
 
Per la stessa durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
 
Articolo 14 (Sorveglianza sanitaria)
La quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di covid-19 non verrà applicata agli operatori sanitari, agli operatori di servizi pubblici essenziali, ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Questi dovranno sospendere la propria attività solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per covid-19.

 

Articolo 22-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)
Si istituisce un Fondo di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Queste risorse vengono dunque destinate ai familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che "nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o 'come concausa' del contagio da Covid-19". Le modalità di attuazione verranno individuate da un apposito Dpcm.
 

Articolo 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
 
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
 
Questi benefici verranno riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
 
Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’Inps procede al rigetto delle domande presentate.
 
Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
 
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi
 
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele qui previste sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020
 

 da Quotidiano Sanità