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Risarcimento agli infermieri 118 per la mancata pausa di 10 minuti durante il turno. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/05/2020 vai ai commenti

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CONCRETIZZA INADEMPIMENTO LA MANCATA SOSTA DI 10 MINUTI PREVISTA DALL'ART. 8 DEL D. LGS. 66/2003 QUANDO L'ORARIO GIORNALIERO SUPERA LE 6 ORE.

Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all'art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall'attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata pre- determinata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all'autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell'effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.

 

A stabilirlo la sentenza TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO - Sezione Lavoro n.1005 del 18 dicembre 2019

 

I fatti

Due dipendenti del 118, infermiere ed autista, ricorrevano in giudizio per avere lavorato dal 2005 al 2015 osservando i turni di servizio dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e dalle ore 19:00 alle ore 7:00 con orario continuativo, senza fruire della sosta di 10 minuti prevista dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 quando l'orario giornaliero supera le 6 ore e di non avere così usufruito del recupero delle energie psico– fisiche garantito dalla vigente disciplina comunitaria e nazionale, con conseguente inadempimento datoriale ex art. 2087 cod. civ. in ordine alla conformazione degli orari di lavoro alle prescrizioni comunitarie e nazionali, stante anche la mancata regolamentazione della fattispecie nel contratto collettivo di settore.

I due dipendenti chiedono dunque la relativa indennità risarcitoria.

 

Cosa prevede la normativa

L'art. 8 del d.lgs. 66/2003, al comma 1 dispone:

“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità̀ e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.

Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all'interno dell'arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, la consumazione del pasto, l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.

 

La posizione dell’azienda

L’azienda in giudizio sosteneva che i ricorrenti svolgevano la propria prestazione lavorativa di infermiere e autista  di ambulanza  nel quadro di una attività istituzionalmente finalizzata alla gestione ed al coordinamento della fase di allarme e risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie e di raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

Tale attività lavorativa viene svolta su due turni continuativi di 12 ore ciascuno, all'interno dei quali possono fisiologicamente verificarsi anche lunghi periodi di attesa inoperativa, poiché le necessità contingenti di soccorso e le attività di emergenza non sono programmabili anticipatamente.

Per l’azienda la fruizione delle pause sarebbe fisiologicamente connaturata al carattere discontinuo dell'attività lavorativa prestata, caratterizzata da lunghi intervalli tra un intervento di soccorso ed il successivo, quindi da periodi di attesa e di inoperatività da parte dei dipendenti ed in funzione dei quali la struttura operativa è munita anche di sale relax.

 

La decisione del Tribunale

La fruizione dei buoni pasto, l'esistenza presso la postazione Ar. di punti ristoro attrezzati, la predisposizione di sale relax con poltrone sono circostanze che non possono di per sé far presumere sic et simpliciter la consumazione effettiva del pasto sul posto di lavoro e comunque il godimento della pausa minima all'interno del turno, in assenza di qualsivoglia regolamentazione collettiva e di atti datoriali o regolamenti aziendali che disciplinino la fruizione delle pause all'interno del turno lavorativo eccedente le 6 ore.

Non convince neppure l'assunto resistente secondo cui l'asserito carattere discontinuo del lavoro, caratterizzato da “lunghissimi periodi di attesa inoperativa” deve far ritenere automaticamente osservato il disposto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 66/2003, potendo i dipendenti effettuare le pause di riposo attraverso un semplice coordinamento delle squadre di soccorso presenti nel turno.

I lavoratori, infatti, sono tenuti comunque a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta di soccorso e necessità di intervento, non prevedibili e programmabili ex ante. Questa condizione di permanente disponibilità, per tutta la durata del turno, alla immediata operatività in funzione delle esigenze emergenziali non preventivamente programmabili, in assenza di una predeterminazione certa di pause minime con atto datoriale, stante l'assenza di regolamentazione collettiva, non garantisce nella sua effettività il diritto dei ricorrenti a godere durante il turno giornaliero di soste dal lavoro di durata predeterminata e non comprimibili.

Ne viene compromessa anche la conseguente finalità del recupero delle energie psico–fisiche. Lo stato di permanente e ininterrotta disponibilità a rispondere alle emergenze per tutto il turno di dodici ore non favorisce certo la distensione psicologica del lavoratore, consapevole che la mera e temporanea inattività può in qualunque momento venire meno, senza garanzia certa di un periodo minimo di intervallo (almeno 10 minuti) in cui tale inattività sia resa insensibile alle richieste di intervento e soccorso.

Pertanto vi è inadempimento della parte datoriale all'obbligo di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 66/2003, non avendo previsto ed assicurato ai ricorrenti, in assenza di regolamentazione collettiva sul punto, pause della durata di almeno 10 minuti nell'ambito di turni orari superiori alle 6 ore.

Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dei ricorrenti a fruire di dette pause ed al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio.

 

Marialuisa Asta