Ferie. Le esigenze dei dipendenti vengono dopo. Il parere Aran
La pianificazione e concessione delle ferie costituisce una prerogativa del datore di lavoro, che deve sì tenere conto delle esigenze del dipendente ma, che vengono comunque dopo quelle dell’organizzazione lavorativa.
A stabilirlo il parere dell’Aran 2698 del 24 aprile 2020, richiesto dal Comune di Monreale in relazione alla possibilità per l’amministrazione comunale per esigenze organizzative di disporre la collocazione in ferie d’ufficio relativamente al congedo ordinario dell’anno in corso, con la sola eccezione delle due settimane di obbligatoria fruizione tra giugno e settembre.
Il parere dell’Aran
Il datore di lavoro può imporre la fruizione delle ferie ai dipendenti e non accedere alle loro richieste per esigenze organizzative, che devono comunque essere comprovate e delle quali occorre dare specifica, anche se succinta, motivazione al personale interessato.
L’Aran sottolinea che il passaggio iniziale nel procedimento per la concessione delle ferie eÌ€ costituito dalla “pianificazione delle ferie dei dipendenti da parte dell’Ente”; in tale pianificazione occorre “garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, cioeÌ€ entro l’anno, anche per periodi spezzati e per almeno 2 settimane consecutive durante il periodo estivo.
La prima indicazione contenuta nel parere eÌ€ la seguente: “l’eventuale impossibilitaÌ€ di provvedere ad una pianificazione preventiva di carattere generale, se dovuta a situazioni contingenti e particolari, non puoÌ€ comunque inficiare il diritto del dipendente di fruire della ferie ed il potere del datore di lavoro di concederle”.
Continua “il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie va esercitato sulla base della valutazione delle esigenze di servizio, tenendo conto per quanto possibile anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti, fermo restando che, ovviamente, queste ultime risultano oggettivamente recessive rispetto alle prime”.
Ed ancora la locuzione contrattuale “tenuto conto, stante il suo carattere di tutela della facoltaÌ€ di richiesta del dipendente, deve essere correttamente intesa nel senso che, laddove questi rappresenti le proprie preferenze in ordine ai periodi di fruizione delle ferie e le medesime non possano essere accolte per motivi di servizio, delle ragioni del diniego gli si debba dare, sia pur sinteticamente, esauriente notizia esplicativa”. Il parere cosiÌ€ conclude: “la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti ai fini delle conseguenti determinazioni gestionali sulla fruizione delle ferie, costituisce una questione definita dalle concrete situazioni organizzative e gestionali”.
Il parere che a livello contrattuale è relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali, può tranquillamente per via di principio, essere valido anche per il comparto sanità.
Marialuisa Asta