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Le R.E.M.S. proteggono la società ma mettono a rischio gli Infermieri. Ecco perché

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La Redazione
Pubblicato il: 09/07/2020 vai ai commenti

LombardiaNursing

 di Pompeo Cammarosano

Nel 1889, il Codice Penale Zanardelli, prevedeva il ricovero in semplici manicomi in stato di osservazione, degli autori di reati, commessi in stato di infermità mentale. Se durante il periodo di osservazione, il giudice avesse confermato la pericolosità sociale  di questi soggetti, il loro ricovero da provvisorio, sarebbe diventato definitivo.

Pur non facendo riferimento, ancora,  ai manicomi giudiziari, questi ultimi,  si erano già diffusi, per prassi, ad Aversa nel 1859 ed a Montelupo Fiorentino nel 1886. Solo con il Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari del 1891, viene previsto, che gli imputati prosciolti per infermità mentale (“i folli rei o i rei folli”), fossero ricoverati presso i manicomi giudiziari  sopra menzionati, ai quali se ne  aggiunse un terzo a Reggio Emilia.

Nel 1904, per la prima volta in Italia, viene disciplinata con la legge n. 36, detta legge Giolitti, la materia psichiatrica. Questa legge attribuiva ai Direttori dei Manicomi, piena autonomia, riguardo alle decisioni sulla salute e destino sociale delle persone, delegandogli pieni poteri decisionali sugli ingressi e dimissioni dei pazienti.

Viene stabilito, per la prima volta il ricovero coattivo all’ interno delle strutture manicomiali.

Sarà, solo nel 1930, però, con il Codice Penale Rocco, che verrà istituzionalizzato il ricorso al manicomio giudiziario, quale misura di sicurezza, da adottare nei confronti degli imputati per infermità di mente.

La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, trasforma i manicomi giudiziari in  Ospedali Pscichiatrici Giudiziari (O.P.G.).

Con le leggi n. 9 del 2012 e n. 81 del 2014, vengono chiusi a loro volta, gli O.P.G. sostituiti dalle “Residenze esterne per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.)”, strutture destinate all’accoglienza e alla cura degli autori di reato, affetti da disturbi mentali, connotate da una esclusiva gestione sanitaria e da un minore numero di posti letto.

Le  R.E.M.S., hanno una gestione esclusivamente saniatria, essendo  state escluse dal circuito penitenziario, prevedendo solo una attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario, diventando, per prassi, così dei  comuni Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.).

  Gli operatori sanitari, in queste nuove strutture, si trovano così ad assistere persone con disagi psichici, meritevoli di trattamenti e cure saniatrie, che hanno commesso anche dei reati e che  sono  ritenute socialmente pericolose,  senza essere messi  in debita  sicurezza

nell’ esercizio delle loro prestazioni assitenziali e di cura.

Si tratta di assistere persone socilamente pericolose per la collettività ma non per i sanitari, abbandonati al loro destino.

Non è prevista la polizia penitenziaria, in quanto strutture ad esclusiva gestione sanitaria ed allora,  le risse tra i pazienti psichiatrici, sono sedate dal personale sanitario maschile, che riporta, come conseguenze,  frequenti lesioni fisiche.

Siamo sicuri che gli infermieri delle R.E.M.S., siano semplici infermieri e non anche dei body guards, non formati adeguatamente per questo ruolo e che non si debba, allora, organizzargli dei corsi di arti marziali, per consentirgli di difendersi dalle aggressioni tra pazienti?

La sicurezza dei lavoratori in base al DLGS  81/2008 è ancora un obbligo del datore di lavoro sia esso pubblico che privato.

Ricordiamo, infine, che spesso la sedazione farmacologica in questi pazienti, non è possibile ed allora l’unica sedazione è quella fisica.

Un medico può prescrivere la sedazione fisica ma perché deve essere  l' infermiere, a doverne riportare le conseguenze  psico-fisiche  per poterla applicare?

Quindi, un medico che fa una prescrizione di contenzione fisica, sapendo dei danni che possono essere arrecati agli operatori sanitari che la eseguono, potrebbe esserne ritenuto responsabile? In base all’ articolo 40 del nostro  Codice Penale,  il non impedire un un evento che si ha l’ obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Le R.E.M.S. così come concepite proteggono la società, tenendo ricoverati in esse i soggetti con disagi psichici  socialmente pericolosi ma non proteggono, invece,  chi in esse vi lavora.