Iscriviti alla newsletter

Sì all'indennizzo Inail per incidente durante il giorno di permesso. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/09/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Rientra nella nozione di infortunio in itinere, ed è in quanto tale indennizzabile, l’incidente mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari. La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza idonea a interrompere il nesso eziologico con l’attività lavorativa. Ne deriva che l’infortunio ricade nella copertura assicurativa da parte dell’ Inail, il quale non è legittimato a invocare l’esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, con l’ordinanza n.18659 di settembre 2020

I fatti

La ricorrente denunciava il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalita’ tra l’infortunio e l’attivita’ lavorativa, ancorche’ nel caso di specie il permesso fosse stato richiesto e ottenuto per esigenze familiari.

La superstite, moglie, unitamente alle figlie chiedeva di ottenere l’indennizzo Inail relativamente al marito deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro.

 

Motivazioni della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso della superstite per i seguenti motivi: esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni”, nonche’ quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente sia “sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”, la Cassazione amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entita’ del rischio o alla tipologia della specifica attivita’ lavorativa cui l’infortunato sia addetto.

Resta confinato il c.d. rischio elettivo a tutto cio’ che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo cosi’ in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento (cosi’ Cass. n. 7313 del 2016, in motivazione);
che, alla stregua dell’anzidetta interpretazione, puo’ concludersi nel senso che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l’attivita’ lavorativa è  sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica.

La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza idonea a interrompere il nesso eziologico con l’attività lavorativa. Ne deriva che l’infortunio ricade nella copertura assicurativa da parte dell’ Inail, il quale non è legittimato a invocare l’esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.

 

Cos’è l’infortunio in itinere?

E’ quello nel quale incorre il lavoratore nel percorrere l’itinerario di andata e ritorno fra abitazione e luogo di lavoro (o viceversa) oppure dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti ovvero tra due posti di lavoro (se svolge la sua attività in sedi diverse).

Per aver diritto all’indennizzo, occorre che il lavoratore non abbia interrotto o deviato il tragitto se non per effettiva necessità dovuta a motivi di forza maggiore (ad esempio deviazioni presenti sulla strada a causa di lavori in corso), a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio recarsi al pronto soccorso per soccorrere un familiare) o all’adempimento di obblighi la cui inosservanza costituisce reato (ad esempio sottrarsi ad un controllo delle autorità).

Il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell'infortunio in itinere sia l'ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.