ESCLUSIVA. Saverio Proia: quale concertazione ai sensi dell’art.1, comma 566 della legge 190/14
Non accenna a ridursi il dibattito sull'ormai noto comma 566 della Legge di Stabilità che, di fatto, da inizio anno sta popolando le pagine delle principali riviste di settore, in particolare di Quotidiano Sanità.
di Francesco Saverio Proia
Come è noto l’art. 1 della vigente legge di stabilità, n.190/14, al comma 566 prevede che: “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Questo comma proposto dal Ministero della Salute ha la sua esegesi nell’art. 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 che ha posto con forza la necessità che: “Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei professionisti coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo.”
In sede di confronto e stesura del ddl ex art. 22 del Patto per la salute 2014-2016 i rappresentanti del Governo e delle Regioni hanno concordato che tale questione per il suo impatto immediato per l’attuazione del Patto stesso fosse giusto ed indispensabile che fosse immediatamente operativa e quindi risolta da subito nella legge di stabilità.
Come è noto già in alcune Regioni, ed altre stanno predisponendo gli atti, sono state già adottate modalità di implementazione delle competenze delle professioni sanitarie, per le quali la magistratura non ha ravvisato alcuna illegittimità; quindi il ricordato il comma 566 ha teso più che a disciplinare "ciò che si può già fare", perché già si può fare a legislazione attuale, le modalità con le quali si può fare portando a rango di norma primaria la garanzia democratica della concertazione delle professioni interessate, medici compresi.
Pertanto, al fine di dare attuazione a questo obiettivo, così innovativo e certamente discontinuo con la vigente organizzazione del lavoro sanitario, il Governo ha proposto ed il Parlamento ha approvato che sia prioritario implementare le competenze degli infermieri e delle altre professioni sanitarie al fine di avviare una profonda innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità funzionale non solo a valorizzare allo stesso tempo ruolo e funzione dei professionisti della salute ma soprattutto a fornire prestazioni sanitarie sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini non solo in ospedale ma soprattutto nel territorio, costituendo quest’ultima la sfida più rilevante nell’innovazione.
Si tratta, quindi, di rivisitare le competenze di queste professioni sanitarie per meglio interpretare e liberare il loro potenziale operativo nella forma più estesa possibile sulla base della vigente normativa (in parte larga ancora inattuata) attraverso Accordi Stato-Regioni che implementino le competenze di queste professioni sanitarie ed introducano le specializzazioni previste dall’art.6 della legge 43/06, iniziando ad adeguare le competenze delle professioni infermieristiche, alla luce della evoluzione ordinamentale e formativa, a quella scientifica, tecnologica e dei nuovi modelli organizzativi.
Tali Accordi Stato- Regioni prevedono la concertazione tra le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili interessati, i quali comprendono sia le professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione, della riabilitazione nonché della professione di ostetrica che, ovviamente, le professioni mediche e della dirigenza sanitaria.
Allo stato attuale sono stati già predisposte due schemi di Accordo Stato – Regione, approvate sia dal Ministero della Salute che dalle Regioni, le quali hanno chiesto la trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni: il primo riguardante le professioni infermieristiche mentre il secondo la professione di tecnico sanitaria di radiologia medica.
Il protagonismo concertativo del ruolo delle rappresentanze professionali quali attori del processo messo in essere non solo è presente nel comma 566 ma è già presente nelle due proposte di accordo sulle competenze avanzate degli infermieri e dei TSRM, infatti si prevede che:
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Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
1. Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, basato sulla formazione, sulla ricerca e sull’esperienza professionale acquisita in ambito lavorativo, ha come riferimento le norme deontologiche, le disposizioni normative e amministrative relative ai contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi universitari, nonché le scelte di programmazione nazionale e regionale, per migliorare la presa in carico della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle persone, delle famiglie e della comunità assistita
2. Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali, definiscono, all’interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, a iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali.
3. Con riferimento al comma 2, le regioni e le provincie autonome, sulla base di una specifica intesa con le rappresentanze sindacali e professionali, definiscono, in collaborazione con l’università, entro 180 giorni dall’approvazione del presente Accordo, i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze, nonché i percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale…
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Quindi, confronto al punto 2 ed intesa al punto 3 con le rappresentanze delle professioni interessate (nei due accordi in questione tra infermieri e medici e tra TSRM, medici e fisici sanitari), sono i due assi centrali dell’impianto delle competenze avanzate che fanno sì che le stesse non possono che realizzarsi attraverso la condivisione, la compartecipazione e la concertazione delle professioni sanitarie interessate e non potrebbe che essere così per potere dispiegare il massimo di efficacia e di efficienza.
Ne consegue che la proposta di accordo sulle competenze avanzate delle professioni infermieristiche costituisce il metodo generale da adottare e non prevede alcuna competenza avanzata che invece dovrà essere indicata dalla concertazione con le rappresentanze professionali interessate che stabilirà, anche percorsi di formazione complementare e protocolli operativi concordati.
Invece la proposta di accordo per la professione di TSRM, prevede quali specializzazioni, in attuazione dell’articolo 6 della legge 43/06, e quali nuove competenze specialistiche attraverso l’intesa avvenuta con tutte le rappresentanze dell’Area Radiologica (medici, fisici e tecnici): questo metodo esemplare è quello che si vorrà sottoporre alla condivisione delle altre professioni sanitarie cioè un’intesa tra le professioni interessate, medici compresi, naturalmente.
Quindi il massimo di partecipazione, condivisione e di sviluppo della democrazia con al centro il lavoro che diviene protagonista del cambiamento in sanità… e tutto il resto è noia.