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Ferie attaccate alla malattia? Legittimo il licenziamento

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/06/2020 vai ai commenti

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Il lavoratore assente per malattia non ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, pena il licenziamento.

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza n.7566/2020

I fatti

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato alla dipendente per le assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi.

La lavoratrice si era collocata autonomamente in ferie alla scadenza del periodo di comporto, senza formulare alcuna richiesta di autorizzazione al loro godimento.

La dipendente decideva di ricorrere in Cassazione

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione rigettava il ricorso e confermava il licenziamento.

Il lavoratore assente a causa della malattia non può in autonomia sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute; soprattutto se il fine è quello di interrompere il decorso del periodo di malattia.

Una volta avvenuto il ripristino del suo stato di salute, il lavoratore è tenuto a ripresentarsi sul posto di lavoro.

L’obbligo del datore di lavoro, adempiuto dal soggetto in causa, è quello della sorveglianza sanitaria attraverso lo svolgimento della visita medica che preceda il momento della ripresa del lavoro.

Questo in caso di assenza, per ragioni di salute, che sia di durata superiore ai 60 giorni consecutivi. Tale visita deve essere effettuata per constatare l’idoneità del soggetto alle mansioni in precedenza svolte.

Con la visita il datore di lavoro deve attestare se il lavoratore è in condizione di poter essere assegnato alle stesse mansioni di prima una volta avvenuto il ritorno in azienda (Art 41 del d. lgs. 81/2008).

Qualora sia destinato alle stesse mansioni assegnategli prima del periodo di malattia, in assenza di visita per idoneità, potrà ex articolo 1460 codice civile e sospendere la prestazione lavorativa. La visita medica è posta a tutela del lavoratore e rientra nell’obbligo in capo all’imprenditore di predisporre le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore.

 La mancata effettuazione della stessa costituisce omissione per il datore di lavoro di rilevante gravità che comporta l’interruzione dell’equilibrio sinallagmatico e giustifica l’eccezione del lavoratore.

 

da Rassegna del Diritto del lavoro