Pec obbligatoria infermieri. Conto alla rovescia al 1°Ottobre. Come richiederla
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. di conversione 11 settembre 2020 n. 120 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 si conclude l’iter del decreto ‘Semplificazione e innovazione digitale’ che rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale.
Conto alla rovescia quindi per una delle misure contenute nel Dl: l’obbligo per i professionisti di possedere un indirizzo PEC, che ha come data ultima di scadenza per la regolarizzazione, il 1°Ottobre 2020, pensa la sospensione dall’Ordine di appartenenza.
L’articolo 37 comma bis del decreto legge, contiene le disposizioni che si pongono l'obiettivo di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.
Per perseguire tale finalità introduce a carico dei professionisti particolari obblighi e sanzioni, intervenendo sull'art. 16 del dl n. 185/2008, di cui modifica il comma 7 bis nei seguenti termini: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Alcuni Opi hanno provveduto a mettere a disposizione una pec gratuita per gli iscritti, qualora questi ultimi ne fossero già in possesso, basterà comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di posta certificata.
Obbligo Pec per i professionisti e sanzioni
Art 37 comma 7 bis
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.