Iscriviti alla newsletter

Stabilizazzione libero professionista: bastano rispetto orario lavoro e badge?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/11/2020 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari.

Non bastano, tuttavia, il rispetto di un orario, i controlli sulla qualità del servizio reso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono e l’utilizzo del badge di identificazione - che costituiscono per gli Ermellini regole minime compatibili con la natura autonoma della prestazione - per riconoscere un rapporto di lavoro subordinato

 

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza n. 25711 del 15 ottobre 2018.

 

Uno dei contratti frequenti in sanità, specie nelle strutture private, è quello che prevede l’utilizzo della Partita Iva in regime di libero professionista; escamotage questo, usato dalle aziende sanitarie, per non assumere con contratto di lavoro subordinato.

E’ fenomeno diffuso quelle della “Finta Partita Iva”, ovvero il dipendente non viene assunto, ma il rapporto di lavoro che intercorre tra lui e la struttura ha tutte le caratteristiche del lavoro subordinato.

Purtroppo la categoria infermieristica non può avanzare la richiesta di Presunzione di Subordinazione, e chiedere la trasformazione del lavoro da Partita Iva a lavoro dipendente.

Se è vero che per chiedere la Presunzione di Subordinazione basta che vi siano due dei requisiti di seguito:

 

  • che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi e che deve essere almeno pari a 241 giorni anche non continuativi
  • che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui fatturati (anche se non incassati) e complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi e derivante dalle sole prestazioni di lavoro autonomo e non anche da quelle di lavoro dipendente
  • che il collaboratore disponga di una postazione fissa anche non ad uso esclusivo di lavoro presso una delle sedi del committente.

 E’ anche vero che la Presunzione di subordinazione NON Può essere avanzata per lo svolgimento dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione agli Ordini professionali, l’ elenco è identificato dal D.M_20_dicembre_2012 , tra cui medici ed Infermieri.

 

 Ed allora come fare per contrastare il fenomeno della partita Iva?

L’unica strada è quella di e contattare l’Ispettorato del Lavoro e presentare un’istanza in cui indicherete quelle che a vostro avviso sono le violazioni e qualora l’ispettore del lavoro le constati, non solo in base a questi nuovi parametri ma anche a quelli precedentemente esistenti pre riforma Fornero, ordinerà al datore del lavoro la conversione ed il lavoratore potrà da subito comportarsi come tale fino alla firma del nuovo contratto.