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Comporto. I 18 mesi vanno calcolati con il calendario comune o a 30 giorni?

Qual è la modalità di computo dei giorni ricadenti nel periodo di comporto, si usa il calendario comune o si computano convenzionalmente sempre 30 giorni?

Preliminarmente, si chiarisce che il dubbio interpretativo nasce dal fatto che il periodo di comporto (pari a 18 mesi), indicato dall’art. 42  del CCNL sottoscritto il 18/02/2018, può essere calcolato anche come somma di più eventi morbosi verificatisi nel triennio. Da qui la necessità di trasformare il limite contrattuale da mesi a giorni e, conseguentemente, di comprendere se la determinazione dell’equivalente numero di giornate vada effettuata utilizzando il calendario comune ovvero, contando convenzionalmente 30 giorni per ciascun mese.

Periodo di comporto

Il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (tale periodo è, appunto, chiamato “comporto”): questo significa che, durante il comporto, il dipendente non potrà mai essere licenziato. Viceversa, se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente.

Come si calcola il periodo di comporto

Art 42 del CCNL 2016/2018

  1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

 

Periodi di malattia esclusi dal comporto

  • Assenze per malattia imputabili al datore di lavoro a causa della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art 2087 del Codice civile)
  • In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
  • Congedo per cure, articolo 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011, non può superare i trenta giorni l'anno. Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Periodi di malattia che si conteggiano nel Comporto

  • Si conteggiano anche le giornate non lavorate (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di malattia
  • Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

 

Nel part time orizzontale la durata del comporto è uguale ai contratti a tempo pieno

Nel part time verticaleil compito di ridurre il periodo in relazione alla quantità della prestazione è affidato al giudice di merito (articolo 4 comma 2, dlgs 25 febbraio 2000 n.61.

 Verificate le fonti di natura negoziale, tale periodo di 18 mesi deve essere calcolato considerando convenzionalmente 30 giorni per ogni mese, con la conseguenza che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non eccedente i 540 giorni.

A ciò si aggiunga, in linea più generale, l’interpretazione sistematica ed organica dell’intero assetto contrattuale allorquando si disciplina un istituito collegato al periodo di tempo espresso in “mesi”, riferendosi sempre ai mesi composti da 30 giorni (ad esempio, gli istituti dei congedi, delle aspettative, il calcolo della retribuzione giornaliera, etc.).