Iscriviti alla newsletter

Riforma concorsi Brunetta. A contare è anche l’esperienza professionale. Le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/05/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Via libera definitiva dalla Camera, al decreto legge 44/2021 che doventa legge e che all’articolo 10, si occupa della riforma e della velocizzazione dello svolgimento dei concorsi pubblici.

Lo sblocca concorsi, voluto da Brunetta, atto a semplificare le procedure, al fine di recuperare il tempo perso, dovuto al Covid, non è stato scevro di polemiche. Al centro del dibattito, la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali per l’accesso alle fasi successive del concorso. I neo laureati si sarebbero sentiti penalizzati perché ovviamente ancora privi di esperienza sul campo.

Traccia di tutto questo si evidenza nel fatto che il testo aggiornato dopo l’approvazione del Senato riporta la valutazione dei titoli esclusivamente per i profili ad alta specializzazione tecnica; mentre tra le modalità eventuali si trova che la valutazione dei titoli e l’esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

Ecco cosa prevede l’articolo 10 sulla riforma dei concorsi:

 Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni prevedono le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: 

  1. a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
  2. b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  3. c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale, in misura non supeiore ad un terzo.

Le amministrazioni , nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.

Il reclutamento del personale a tempo determinato è  effettuato mediante procedura concorsuale semplificata che prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneita' dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.