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Dal 1°luglio stop alle tutele per i lavoratori fragili

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/06/2021 vai ai commenti

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Dal 1°luglio i lavoratori fragili impossibilitati a prestare l’attività lavorativa non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l’eventuale assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Il comma 1 dell’articolo 15, “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto Sostegni,  estendeva fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro.

Al tempo stesso, stabiliva che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non doveva essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, si introduceva una modifica al più volte citato art. 15 del D.L. 41/2021 mediante la quale veniva disposta l’esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia di tutti i periodi di assenza verificatisi a decorrere dal 17 marzo 2020.

Dal 1° luglio, in assenza di eventuali proroghe, le aziende dovranno capire come gestire questi dipendenti e cioè se utilizzarli sempre con modalità di lavoro agile, laddove compatibile, o se farli rientrare a lavorare in presenza e con quali specifiche cautele.

Infatti fino al 31 luglio, cioè fino alla data fine dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in base all’articolo 83 del Dl 34/2020, a garantire ai lavoratori fragili un’eccezionale sorveglianza sanitaria, oltre quella ordinaria prevista dal testo unico sulla sicurezza, finalizzata al contenimento del rischio di contagio. A tale fine le aziende devono garantire visite mediche ad hoc funzionali ad accertare l’idoneità allo svolgimento della prestazione in presenza, tramite il medico competente, o in mancanza di quest’ultimo, avvalendosi dell’apposito servizio medico offerto dall’Inail.

 

da il Sole24ore