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Infermieri. La sospensione per mancata vaccinazione ,comunicata dall’Ordine, è impugnabile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/10/2021 vai ai commenti

CoronavirusCoronavirusLa SentenzaLeggi e sentenze

L’atto con cui l’Ordine delle professioni infermieristiche comunica la sospensione per mancata vaccinazione Covid, non è impugnabile.

A stabilirlo il Tar del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 13 settembre 2021, n.276.

I fatti

La ricorrente è un’infermiera destinataria di un provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, adottato dall’Azienda sanitaria  ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.l. 44 del 2021-1.2.  In data 20.07.2021 alla stessa è stato comunicato l’atto adottato dall’ordine professionale di appartenenza (Ordine delle professioni infermieristiche di -OMISSIS-), che ne dichiara la sospensione dall’esercizio della professione “fino alla data del 31 dicembre 2021 ... oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale”. Si rivolge al tribunale chiedendo l’annullamento dell’atto dell’ordine professionale.

IL TAR

Per il Tar, l’atto  non è impugnabile, in quanto mera comunicazione. Nel merito, rileva – menzionando il parere espresso dal Ministero della Salute – che la sospensione prevista dal d.l. 44 del 2021 è automatica, conseguente a valutazioni predeterminate dal legislatore, e che l’attività posta in capo all’Ordine dal comma 7 consiste in un mero onere informativo, con valore di presa d’atto di effetti determinatisi ex lege.

Il ricorso è dunque inammissibile per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto adottato dall’Ordine delle professioni infermieristiche.

L’atto di cui al presente è adottato in conformità all’art. 7, comma 4 del d.lgs. 44 del 2021, secondo il quale: “La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.

La legge impone all’ordine professionale cui l’interessato eventualmente appartenga un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all’interessato (cfr. comma 6: “l’azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ... ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato”).

L’ulteriore comunicazione da parte dell’Ordine professionale, se può rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l’effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell’effetto giuridico predeterminato ex lege, che consegue, solo ed esclusivamente, all’adozione dell’atto di accertamento (cfr. comma 6: “L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”).

Si tratta, del resto, di un’ipotesi “atipica” di sospensione, quanto a presupposti ed effetti ed estranea alle competenze dell’Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti:

- non ha finalità sanzionatoria ma precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva;

- non riguarda, proprio per questo, l’esercizio della professione in toto, ma solo “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (così, ad esempio, un medico, pur inibito a svolgere attività cliniche o chirurgiche, ben potrebbe essere impiegato in attività di laboratorio);

- non consegue, pertanto, all’esercizio di un potere disciplinare e quindi di un procedimento di valutazione in concreto della gravità di una condotta, ma è l’effetto rigidamente predeterminato ed automatico di un presupposto di fatto (l’inadempimento all’obbligo vaccinale, accertato dall’azienda sanitaria).

Proprio l’automatico prodursi dell’effetto sospensivo, del resto, spiega la natura altrettanto automatica del suo venir meno, che non richiede l’adozione di alcun atto (nemmeno con funzione accertativa), ma solo “l'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (art. 4, comma 9).