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Consiglio di Stato. Obbligatorietà vaccino Covid sanitari è legittima, non viola la Costituzione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/10/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il Consiglio di Stato, mette la parola fine sulla questione dell’obbligatorietà del vaccino anti- Covid per gli operatori sanitari, decretandone, con la sentenza pubblicata oggi, la legittimità.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di alcuni operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, che si opponevano alla vaccinazione anti-Covid, già ricorsi al TAR del Friuli con giudizio di inammissibilità del ricorso.

Superate le questioni processuali, che avevano spinto il TAR Friuli Venezia Giulia, a dichiarare il ricorso inammissibile, il Consiglio di Stato, smonta uno per uno i pregiudizi e le motivazioni accusatorie, per le quali rifiutavano di farsi vaccinare.

Se secondo i ricorrenti, la sperimentazione delle soluzioni vaccinali per prevenire il virus Sars-CoV-2 non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini, che devono precedere e assistere ogni prestazione sanitaria imposta ai sensi dell’art. 32, comma secondo, Cost. 23.1, il giudice spiega che stante alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza nei vaccini, occorre ricordare qui in sintesi, stante la complessità del quadro regolatorio che disciplina a livello accentrato la materia, che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell’Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l’efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione, in forma condizionata, nel mercato dell’Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata.

La Cma, si spiega, "è peraltro uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica: tra il 2006 e il 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico.

Il giudice conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale, sottolineando che quest’ultimo è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali.

Ha in particolare chiarito che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (articolo 2 Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

Il Giudice ancora evidenzia che la libertà e il progresso della scienza invocati dagli appellanti, pur protetti dalla nostra Costituzione negli artt. 9 e 33, non sono né possono essere anarchici o erratici.  Quel che è certo, comunque, è che l’imposizione della vaccinazione obbligatoria non limita alcuna libertà né progresso della scienza e nessuna prova di tale limite, con riferimento alla ricerca di una cura contro l’infezione da Sars-CoV-2, è stata offerta dagli odierni appellanti.

Infine, la presunzione degli appellanti sul ritenere la sospensione dell’esercizio professionale, autonomo o dipendente, in conflitto con la tutela del principio lavoristico, sul quale è fondata la Repubblica (art. 1 Cost.), sopprimendo di fatto l’esercizio del diritto al lavoro e la percezione di un compenso che fornisca al lavoratore e alla sua famiglia le risorse necessarie ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, è infondata. Correttamente il legislatore infatti, nel comma 1 dell’art. 4, ha stabilito che vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

 

ph credit: Ansa