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Obbligo vaccino Covid infermieri, cambiano tempi di sospensione e controlli . Ecco come

Dal 15 dicembre, per il personale sanitario ((medici, infermieri, Oss e personale delle Rsa), entrerà in vigore l’obbligo di effettuare la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale, è quanto previsto  dal decreto legge 172/2021, approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 24 novembre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26.

Tra le novità del decreto, oltre all’introduzione del  super green pass, c’è la prassi di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, non più in capo al medico competente, ma agli Ordini, che potranno sospendere i sanitari inadempienti.

L’atto non è di natura disciplinare e oltre la sospensione comporterà anche l’annotazione nell’Albo professionale.

 

Decreto Legge "Super green pass"

ART. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

  1. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID- 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.

 

Controllo da parte degli Ordini attraverso la piattaforma

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, attraverso le federazioni nazionali (che sono a loro volta responsabili del trattamento dei dati, in quanto utilizzano la Piattaforma nazionale digital green certificate) verificano se la persona ha il certificato verde, che attesta l’avvenuta vaccinazione.

Confronto professionista sanitario ed Ordine

Se dalla piattaforma non risulta l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, si apre una fase di confronto. L'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che attesta l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Nel caso viene presentata la documentazione che attesta la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita la persona interessata a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione che attesta l’adempimento all’obbligo vaccinale.

 

Mancato adempimento dell’obbligo e sospensione

Decorsi i termini, se l'Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

da il Sole24ore