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Carenza organico. Impossibilità ad eseguire prestazione lavorativa, responsabilità datore di lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/12/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Non c’è negligenza del lavoratore se le direttive datoriali sono inesigibili, è la pronuncia del Tribunale di Grosseto - sezione Lavoro, che con la sentenza n. 171 del 24 novembre 2021, dichiara illegittima la sospensione dal lavoro con relativa sospensione della retribuzione, a danno del lavoratore.

Un portalettere è stato sanzionato, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per non aver correttamente eseguito la propria prestazione. Nel dettaglio, alcuni prodotti postali assegnategli non sono stati consegnati ma lasciati, al rientro dal turno lavorativo, in ufficio. Il datore di lavoro ha agito presso il Tribunale per vedersi riconoscere la legittimità della sanzione disciplinare irrogata.

Il lavoratore portava sua difesa, il fatto che non era stato posto nelle condizioni di poter adempiere correttamente alla propria prestazione in ragione di circostanze esterne allo stesso non imputabili (vastità della zona di consegna, numero di prodotti superiori alla media, carenza di organico).

Il Tribunale di Grosseto, ritiene infondato il ricorso del datore di lavoro, ed annulla la sanzione disciplinare comminata al lavoratore, ritenendola esente da critiche di negligenza.

Pertanto, si è stabilito che è diligente il lavoratore che esegue le direttive datoriali con la peculiarità che se queste sono inesigibili, in tutto o in parte, la responsabilità dell'inadempimento è del datore di lavoro.

I giudici osservano che non è possibile definire come negligente la condotta del prestatore di lavoro che si conformi alle direttive datoriali, qualora queste siano, per loro natura, inidonee a determinare l'esatto adempimento.

Nel caso specifico, infatti, a fronte dell'assegnazione di un territorio di consegna caratterizzato da aree a vocazione agricola e con luoghi di consegna distanti tra loro, unitamente al maggior aggravio di lavoro per carenze di organico, il Tribunale di Grosseto ha ritenuto di non poter definire negligente il lavoratore per non esser stato posto nelle condizioni di poter adempiere correttamente all'obbligazione assunta. In conseguenza di ciò, l'esercizio della potestà disciplinare da parte del datore di lavoro è stato ritenuto illegittimo.

Il caso in esame, pur se riferito al settore postale, è suscettibile di applicazione analogica in tutti quei contesti in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore mansioni di difficile realizzazione e che risultino, dunque, oggettivamente sproporzionate rispetto alle capacità ed ai mezzi messi a disposizione del lavoratore.

L'onere probatorio gravante sul datore di lavoro sarà relativo alla dimostrazione della concreta esigibilità del comportamento preteso. È, infatti, il datore di lavoro che deve dimostrare l'inadempimento del lavoratore con specifico riguardo alla negligenza dello stesso: il lavoratore, dal canto suo, potrà sempre opporre che l'inadempimento della prestazione dipende dalla stessa organizzazione datoriale o, comunque, da fattori non imputabili allo stesso.

 da Pluslavoro 24