Sanitari no vax. Per il TAR la norma di sospensione è anticostituzionale, ma solo in parte
Il Tar per la Lombardia, con due recenti ordinanze, ha sollevato un problema di costituzionalità per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell’articolo 4 del Dl 44/2021, ovvero la norma che obbliga il personale sanitario e di interesse sanitario, alla vaccinazione Sars-Cov-2.
Quello che invece non pone nessun dubbio dal punto di vista costituzionale, è il comma 1 che stabilisce che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l’esercizio della professione.
Le due ordinanze
L’ordinanza 712 del 30 marzo scorso ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 4, comma 4, del Dl 44/2021,che non limita la sospensione solo ai sanitari a contatto con gli assistiti. In questo caso secondo il TAR, la norma è sproporzionata ed irragionevole. Di conseguenza ha bloccato le sospensioni messe in atto dagli Ordini, abilitando quindi i sanitari ricorrenti, non vaccinati, a riprendere l’attività professionale.
L’ordinanza 1397 del 16 giugno scorso ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 4, comma 5, del Dl 44/2021, nella parte in cui dispone che per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovute retribuzioni, né altro compenso o emolumento, anche qui per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La palla adesso passa alla Corte Costituzionale, è per quanto i commi 4 e 5 possano poi davvero essere dichiarati anticostituzionali, resta la piena costituzionalità del comma 1, ovvero la vaccinazione Covid, come requisito essenziale per svolgere la professione sanitaria.
Italia Oggi