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Coordinamento assegnato da primario ma senza indennità. 16mila euro risarcimento ad infermiera

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/10/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. del 2001 e dal successivo art. 21 del 21.04.2018 C.C.N.L. , l'incarico deve provenire da soggetto con potere di "conformazione" dell'attività lavorativa. Ivi vi deve essere un accertamento formale di nomina.

A stabilirlo, il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, sentenza n. 1621 del 13 ottobre 2022.

I fatti

L’infermiera ricorrente, con inquadramento D6, nel 2010, aveva ricevuto dal Direttore del UO di Medicina, mansioni di coordinatrice e gestione del personale infermieristico ed ausiliario, nonché la gestione del reparto di medicina interna e la sezione detenuti penitenziari. Per tali compiti aveva ottenuto il pagamento dell’indennità di coordinamento dal 2010 al 2015 e che nonostante le numerose missive inviate in direzione, l’Azienda ospedaliera non le avrebbe riconosciuto e corrisposto tale indennità dall’agosto 2105 in poi. Chiedeva quindi che gli venisse riconosciuta l’indennità spettante, per il valore di 16mila euro, dal settembre 2015 ad ottobre 2021, data del deposito ricorso.

 

La decisione del Tribunale di Salerno

Il tribunale di Salerno accoglie il ricorso dell’infermiera. I giudici evidenziano che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sui requisiti richiesti per il godimento dell’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento. In particolare, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la 41575 del 27/12/2021, ribadisce che l’indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili, ove la funziona di coordinamento venga accertata mediante atto formale.

Conferimento di atto formale vuol dire che vi debba essere:

  • traccia documentale di tale incarico
  • l’incarico sia stato assegnato da colore che hanno potere di conformare la prestazione lavorativa
  • l’incarico abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale.

I giudici, ritengono che nel caso di specie, tutti i requisiti siano stati soddisfatti e che al ricorrente va riconosciuta l’indennità di coordinamento: l’atto di conferimento di incarico scritto dal Direttore della UO, che soddisfa sia il requisito della traccia documentale che il requisito della provenienza dell’incarico da soggetto con potere di conformazione. Il tipo di incarico, soddisfa il requisito della gestione del personale ed infine, l’infermiera era abilitata alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica.

Pertanto, il tribunale condanna l’azienda ospedaliera al pagamento di 16mila euro a favore dell’infermiera.