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Visite fiscali 2023: chiarimenti 2023 su esenzioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/01/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Assentarsi per malattia comporta, per lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica, alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale.

In merito alla reperibilità il lavoratore ha l’obbligo di consentire la visita fiscale, durante  gli orari fissati dalla legge:

Il dipendente pubblico ha l'obbligo di essere reperibile nella fascia oraria 9-13/15-18, mentre il dipendente privato nella fascia oraria che va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati sono tenuti ad essere reperibili 7 giorni su 7, inclusi sabato, domenica , festivi e prefestivi, compresi Natale, Capodanno, Pasqua etc.

Tuttavia esistono alcune esclusioni dall’obbligo di reperibilità da prendere in considerazione. Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, o a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso.

Testualmente la norma recita:

Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto. 

Nello specifico i casi di esenzione previsti sono i seguenti:

  • come indicato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • e come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Malattie specifiche che consentono l’esenzione

Nello specifico le malattie che esonerano dall’obbligo di reperibilità sono le seguenti:

  • Emorragie severe, infarti d’organo;
  • Stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • Insufficienza renale;
  • Trapianti di organi vitali;
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, fibrosi cistica, ecc);
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
  • Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • Neoplasie maligne, in:
    • trattamento chirurgico e neoadiuvante;
    • chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
    • trattamento radioterapico;
  • Sindrome maligna da neurolettici
  • Malattie acute con compromissione sistemica;
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Attenzione però, la norma  non prevede l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

 

da https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/esenzione-visite-fiscali-2023/