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Radiazioni ionizzanti. Recepita direttiva Europea. Cosa cambia per gli operatori sanitari

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/08/2020 vai ai commenti

AttualitàGovernoLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Quello delle radiazioni ionizzanti è una questione che interessa gli operatori sanitari in generale, tra cui gli infermieri.

Le procedure di radiologia interventistica non sono più solo appannaggio dei radiologi, ma vanno sempre maggiormente sostituendo gli interventi chirurgici, e per questo coinvolgono sempre più operatori sanitari di diverse discipline. In concomitanza si è accresciuto il grado di complessità delle procedure, con la conseguente necessità di acquisire un maggior numero di immagini, eventualmente in proiezioni non convenzionali, con maggiori ingrandimenti e quindi con dosi maggiori erogate al paziente.

Oltre alle ovvie problematiche di radioprotezione dei pazienti, derivano da questi fattori (aumento del numero e della complessità delle procedure) problematiche altrettanto importanti di radioprotezione degli operatori 

Va infatti sempre tenuta in considerazione la stretta correlazione tra radioprotezione del paziente e radioprotezione dell’operatore, essendo la radiazione diffusa dal paziente la sorgente principale di esposizione per chi opera nelle sue vicinanze.

La revisione della letteratura ha mostrato un aumentato rischio di cataratta anche per livelli di esposizione a RI significativamente inferiori alle soglie stabilite in passato.

 

A fine luglio il Consiglio dei Ministri  ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Alcuni dei punti salienti delle Direttiva Eurpea

 

Sorveglianza sanitaria

La direttiva prevede che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
 
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

 

Protezione delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento

Non appena una lavoratrice informa il datore di lavoro, del fatto che è in stato di gravidanza, ai sensi della legislazione, lo stesso provvede affinché le condizioni di lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza siano tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente possibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv almeno durante il restante periodo della gravidanza.

  1. Non appena una lavoratrice informa il datore di lavoro, del fatto che sta allattando un neonato, essa non può essere destinata a lavori che comportino rischi significativi di introduzione di radionu­clidi o di contaminazione dell'organismo.

 

Formazione dei lavoratori esposti e informazioni loro fornite

  1. Gli Stati membri impongono all'esercente l'obbligo di in­ formare i lavoratori esposti in merito:
  2. ai rischi sanitari da radiazione connessi con la loro attività di lavoro;
  3. alle procedure di radioprotezione generali e alle precauzioni da adottare;
  4. alle procedure di radioprotezione e alle precauzioni connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo di postazione di lavoro o di mansione cui possono essere assegnati;
  5. alle parti pertinenti dei piani e delle procedure di intervento in caso di emergenza;
  6. all'importanza di rispettare le prescrizioni tecniche, mediche e amministrative.

 

Protezione operativa dei lavoratori esposti

Gli Stati membri provvedono affinché la protezione operativa dei lavoratori esposti si basi, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, sui seguenti elementi:

  1. a) una valutazione preventiva che identifichi la natura e l'ordine di grandezza del rischio radiologico per i lavoratori esposti;
  2. b) l'ottimizzazione della radioprotezione in tutte le condizioni di lavoro, incluse le esposizioni professionali a seguito di pratiche comportanti esposizioni mediche;
  3. c) la classificazione dei lavoratori esposti in diverse categorie;
  4. d) disposizioni di controllo e di sorveglianza per le diverse zone e le diverse condizioni di lavoro compresa, ove necessario, la sorveglianza individuale;
  5. e) la sorveglianza medica;
  6. f) istruzione e formazione.