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Verso la settimana corta: l'Italia alla prova delle 34 ore?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/04/2024 vai ai commenti

AttualitàGoverno

 

La questione dell'orario di lavoro è strettamente legata all'evoluzione tecnologica e alle sue ripercussioni sull'organizzazione lavorativa. La storia dimostra come ogni innovazione abbia portato con sé sfide e opportunità per il mondo del lavoro, oscillando tra fasi di disoccupazione e fasi di crescita dell'occupazione. Domenico De Masi, nel suo libro "Il lavoro nel XXI secolo", evidenzia come il progresso tecnologico, pur eliminando posti di lavoro, possa anche accelerare i cambiamenti a un ritmo insostenibile per la società.

Il dialogo tra innovazione tecnologica e orario di lavoro ha radici profonde, risalenti almeno alla fine del XIX secolo, quando le prime mobilitazioni operaie iniziarono a rivendicare orari di lavoro più umani e salari più equi. Questa lotta ha segnato momenti storici, come gli eventi del 1° maggio a Chicago, che hanno consolidato l'8 ore lavorative come simbolo delle rivendicazioni lavorative.

Il progresso nel corso dei secoli ha portato a una riduzione dell'orario di lavoro, ma non senza resistenze e contraddizioni. Adam Smith già nel XVIII secolo collegava l'aumento dell'efficienza produttiva alla possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. Tuttavia, dal secondo dopoguerra in poi, il legame tra aumento della produttività e miglioramento delle condizioni salariali e lavorative ha iniziato a incrinarsi, con i salari reali che crescono a ritmi molto più lenti rispetto alla produttività.

Negli ultimi decenni, l'incremento dell'orario di lavoro e la precarizzazione hanno sollevato questioni critiche sul futuro del lavoro, l'equilibrio vita-lavoro e la giustizia sociale. La polarizzazione degli orari di lavoro, con una parte della forza lavoro che lavora ore eccessive e una crescente porzione relegata a impieghi part-time involontari, evidenzia una distribuzione iniqua del lavoro e del reddito.

La proposta di legge di Sinistra Italiana a prima firma di Nicola Frantoianni, intende affrontare queste problematiche promuovendo una riduzione dell'orario di lavoro a 34 ore settimanali a parità di retribuzione, finanziata anche attraverso incentivi statali e un aumento della tassazione sulle ore straordinarie. Questo provvedimento mira a redistribuire il lavoro più equamente nella società, incrementare l'occupazione, e migliorare la qualità della vita dei lavoratori.

Il testo solleva importanti questioni riguardanti la sostenibilità delle attuali modalità di organizzazione del lavoro e propone una visione in cui la riduzione dell'orario di lavoro è vista non solo come una risposta ai cambiamenti tecnologici, ma anche come uno strumento per una maggiore equità sociale e per stimolare la crescita economica attraverso l'aumento della domanda.

 

Cosa prevede il testo di legge:

Al fine di riorganizzare e di ridurre gli orari di lavoro in modo da conciliarli con gli altri tempi di vita, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché́ di favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incremento della competitività̀ delle imprese, la presente legge favorisce una modulazione e una riduzione degli orari di lavoro in 34 ore settimanali

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i settori di attività̀ pubblici e privati, fatta eccezione per la gente di mare e per il personale di volo nell’aviazione civile e per i lavoratori mobili. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché́ nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità̀ istituzionali alle attività̀ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio svolto o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché́ degli altri servizi svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le disposizioni della presente legge non si applicano al personale della scuola. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché́ agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale.

È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro, di seguito denominato «Fondo», con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell’organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario che comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell’orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali.

L’orario settimanale di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici e dei prestatori d’opera coordinata e continuativa è stabilita in trentaquattro ore effettive. I contratti collettivi devono prevedere una riduzione dell’orario legale di lavoro fino a un orario medio settimanale di trentaquattro ore, fermi restando i vi- genti limiti legali e contrattuali inferiori. La riduzione di orario operata in attuazione della presente legge deve avvenire in modo da non comportare una riduzione dei livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati.

Si considera tempo di lavoro effettivo, anche per mansioni di controllo di processi organizzativi o produttivi, quello compreso tra l’inizio e il termine della giornata lavorativa, compresi in ogni caso i periodi di vigile attesa determinati dalla natura della prestazione, nonché́ le ore retribuite di assemblea, i permessi sindacali e per allattamento e altri congedi parentali.

In nessun caso l’orario settimanale di lavoro comprensivo delle ore di lavoro straordinario può̀ superare il limite massimo di quaranta ore e l’orario giornaliero quello di otto ore. Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono forme di reperibilità̀, questa non può̀ essere stabilita in misura superiore a otto ore giornaliere, fatte salve le disposizioni contrarie delle leggi speciali e le migliori condizioni previste dai contratti collettivi. La disposizione del primo periodo non si applica agli addetti alle attività̀ di assistenza medica o paramedica.

Al fine di armonizzare i tempi individuali e familiari con quelli sociali, del lavoro, della formazione, della cultura e dell’erogazione dei servizi, i contratti col-lettivi possono prevedere, con le procedure stabilite, orari individuali, collettivi, di gruppo e personalizzati in modo da diversificare la durata lavorativa, anche al fine di adattarla ai cicli produttivi e di sfruttare sia le fasi alte di produzione sia quelle basse, secondo una modulazione mensile, semestrale o annuale.