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Turno festivo infrasettimanale. Trattamento economico maggiorato o riposo compensativo?

Il recente parere dell'Aran CFL 257 si è occupato della modalità di compensazione per il lavoro svolto durante le giornate festive infrasettimanali.

All’articolo 106, comma 5 del CCNL comparto sanità, 2019-21 si legge:

L’attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni a:

  • riposo compensativo;
  • corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
  • applicazione dell’art. 48 (Banca delle ore).

Art 47, comma 8: La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

Tra le novità più rilevanti, emerge il trattamento economico per il lavoro svolto durante le giornate festive infrasettimanali.

L’articolo del CCNL prevede la possibilità di "opzione" che consente al personale turnista di scegliere tra la maggiorazione economica e un equivalente periodo di riposo compensativo.

È importante sottolineare che l'opzione offre un'alternativa chiara e non prevede la possibilità di cumulare i due benefici. Questo è il chiarimento fornito dall'Agenzia in risposta a un ente che ha sollevato dubbi sulla cumulabilità della maggiorazione oraria con il diritto al riposo compensativo in caso di festività infrasettimanali lavorate, nell'ipotesi in cui l'opzione sia stata regolamentata nel contratto integrativo.

L'Agenzia ha enfatizzato che il riposo compensativo rappresenta un'alternativa al riconoscimento della maggiorazione prevista. Pertanto, nel caso in cui il personale opti per il riposo compensativo, non avrà diritto ad altre maggiorazioni.

Come si calcola il festivo infrasettimanale notturno?

La risposta dell’ARAN: 

  • per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; 
  • per turno notturno–festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

La norma contrattuale, pertanto, deve essere correttamente intesa nel senso di riconoscere il trattamento economico ivi previsto sia per il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) sia per il turno notturno che siano stati effettuati in giornata festiva infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59).