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Infermieri/ostetriche. Guida alle assenze fisiologiche: ferie, pause e riposi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/01/2020 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il nostro ordinamento garantisce ai lavoratori il diritto di godere di adeguati periodi di riposo ai fini, costituzionalmente garantiti, di tutelare la loro salute e di garantire il pieno sviluppo della loro persona e la loro partecipazione effettiva alla vita sociale.
Vediamo nel dettaglio le ferie, le pause ed i riposi.

Le ferie
In forza di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione, i lavoratori hanno poi diritto a ferie annuali retribuite.
Tale diritto trova riconoscimento anche nell'articolo 2109 del codice civile e nell'articolo 10 del d.lgs. n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”:
Art. 10 Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
In sostanza il nostro ordinamento prevede che ogni prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane, da godere per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di quattro settimane, inoltre, può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute solo quando intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro o in casi eccezionali  e patologici: il diritto alle ferie, infatti, è irrinunciabile.

Art 2019 Codice Civile
E’ il datore di lavoro a stabilire quando il lavoratore debba fruire delle ferie. Nel fare ciò, tuttavia, egli deve tenere conto non solo delle esigenze dell'impresa ma anche degli interessi dello stesso lavoratore. Il suo potere può inoltre essere mitigato dalla contrattazione collettiva.
CCNL Art. 33
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

Divieto di monetizzazione delle ferie
La monetizzazione delle ferie non godute è spesso stato argomento di dibattito in aula e, diverse sono le sentenze in merito, che ne hanno sancito il diritto solo a certe condizioni.
Condizioni che sono dettate dalla giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, e che spesso sono dimenticate dalle aziende che “involontariamente” che le disapplicano.

Monetizzazione delle ferie, quando e perché
Le ferie rappresentano un diritto inviolabile del lavoratore, a cui non si può rinunciare neanche dietro pagamento. Il lavoratore, dunque, non può scegliere di rinunciare alle proprie ferie dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Esiste infatti il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Tuttavia, può accadere che il dipendente non riesca ad usufruire dei giorni di ferie accumulati nel corso dell’anno. Cosa succede in questi casi? Ebbene, in queste ipotesi il lavoratore può far valere il diritto al pagamento della cosiddetta indennità sostitutiva o indennità di ferie non godute.
 
L’indennità sostitutiva per ferie non godute può essere pagata dall’azienda per la mancata fruizione, da parte del lavoratore, dei giorni di ferie:
 
-eccedenti il periodo minimo di 4 settimane all’anno, eventualmente riconosciuti dalla contrattazione collettiva applicata;
-maturate e non fruite al momento della cessazione del rapporto
-nei casi di contratto di lavoro a termine inferiore all’anno, per i quali è possibile sostituire i giorni di ferie con la relativa indennità, che deve essere comunque -erogata al termine del rapporto di lavoro e non mensilmente.
 
La sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 15652/2018 del 14 giugno scorso ha sancito un importante principio in materia di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici:
la Corte ha infatti riconosciuto a un dipendente Asl il diritto di chiedere il pagamento delle ferie arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è dipesa dalla sua volontà, ma da un'imposizione del datore di lavoro. In questo caso, come precisano gli Ermellini, la monetizzazione delle ferie spetta anche se il dipendente non lo ha chiesto formalmente. Spetta semmai al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo di riconoscere il diritto alle ferie del dipendente, provare l'offerta.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 20091 del 30 luglio 2018, sottolinea come per poter incassare le ferie non godute sia necessario produrre documenti che dichiarino l’esistenza di circostanza e motivazioni specifiche che hanno portato alla necessità di rinunciare ai giorni di vacanza, in particolare definite esigenze di servizio o altre motivazioni inderogabili.
Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.
La Cassazione, in sostanza, pone un limite preciso ai dipendenti pubblici che accumulano un notevole quantitativo di ferie arretrate nella speranza di richiedere, successivamente, un’indennità sostitutiva tale da convertire i giorni di assenza non goduti in denaro percepito attraverso il compenso.
 
Cosa prevede il CCNL comparto Sanità 2016-2018
Articolo 33, comma 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Comma 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma.

Ferie solidali
Le ferie solidali, introdotte con l’articolo 24 del Decreto Legislativo n.151/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), si ispirano alla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”.
La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore de lavoro, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Pertanto deve essere comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda.
CCNL comparto sanità 2016-2018
Art. 34
 Ferie e riposi solidali
1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
a)    le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b)    le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Le Pause
in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente il limite delle sei ore, i lavoratori hanno diritto a una pausa la cui durata e le cui modalità sono stabilite dai contratti collettivi.
CCNL 2016/018 Art 27, comma 44.
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.

Il riposo giornaliero
Oltre alle pause, il nostro ordinamento disciplina, poi, il riposo giornaliero prevedendo (all'articolo 7 del d.lgs. n. 66/2003) che i lavoratori hanno diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e precisando che tale riposo va fruito in maniera consecutiva ad eccezione dei casi in cui esso riguardi le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da periodi di reperibilità.
Tale disposizione sopperisce all'assenza di un limite esplicito di durata massima della giornata lavorativa, fissandola, implicitamente, in tredici ore.
Art 27 comma 5
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
9. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Riposo settimanale
L'articolo 9 del decreto legislativo numero 66/2003 sancisce che il lavoratore ha anche diritto di godere, ogni sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Il riposo settimanale, di regola, deve coincidere con la domenica, ma  restano salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo in un giorno diverso e i casi di lavoro basato su modelli tecnico-organizzativi di turnazione o in cui siano coinvolti lavoratori addetti ad attività aventi particolari caratteristiche fissate dallo stesso decreto 66. In ogni caso, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo svolgimento della prestazione lavorativa di domenica fa sorgere in capo al lavoratore il diritto ad una maggiorazione retributiva e a un riposo compensativo.
CCNL art 29
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
6. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla