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L’utilizzo del POCT è competenza infermieristica o del tecnico di laboratorio?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/02/2021

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Non è da ritenersi prestazione aggiuntiva l’utilizzo del POCT da parte degli infermieri, e per questo non merita un trattamento economico diverso da quello già percepito.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n.3816/2021

La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Latina, rigettava la domanda dei lavoratori -infermieri, volta alla corresponsione delle indennità per utilizzo della strumentazione cosiddetta POCT (Point of care testing), per analisi effettuate vicino al paziente in situazione di urgenza. La corte territoriale ha riteneva che l'utilizzazione di tali strumenti nell'ambito delle competenze degli infermieri fosse aggiuntivo nell'ottica del servizio reso alla collettività e non invece in relazione ai compiti dei singoli operatori e, rilevato che tale utilizzo era stato incentivato con la previsione di apposito fondo di produttività destinato ad operare solo in una prima fase di avvio, non trovando l'erogazione permanente delle somme relative causa nella contrattazione collettiva aziendale, ha escluso il diritto dei lavoratori alle somme in questione.

Gli infermieri si rivolgevano quindi alla Cassazione.

 

La Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso. L'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito "alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi". Gli artt. 2 e 45 del decreto riservano, poi, alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente.

I ricorrenti, gli infermieri, ritenevano che l’utilizzazione della strumentazione POCT, comportava l’esecuzione di esami diagnostici, pertinenti alla figura del tecnico di laboratorio.

Per la Cassazione, entrambe i profili sono riconducibili all’Area D, che ricomprende tutti i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali.

Il mansionario, poi abrogato, già ricomprendeva l’effettuazione di esami di laboratorio semplici. La legge 42/1999 ha quindi ampliato l’autonomia e responsabilità dell’infermiere.

Quindi le prestazioni POCT attengono alle attività infermieristiche, sarebbe un paradosso affermare che non rientrino tra le competenze degli infermieri, alla luce del superamento del concetto si ausiliarietà rispetto alla professione medica