Contratto: riparte la trattativa. Ecco a che punto siamo e come cambia il lavoro degli infermieri
Archiviate le RSU, che hanno visto una netta vittoria del NurSind in tutta la penisola, questa settimana riparte la trattativa per il rinnovo del CCNL comparto sanità 2019/2021.
Troviamo utile, fare un sunto di quanto ottenuto fino ad oggi, pronti finalmente a chiudere il cerchio ed una partita importante per gli infermieri.
Contratto di lavoro, parte normativa:
- L’indicazione dell’unità operativa o sede di servizio di prima destinazione al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro
- La programmazione oraria della turnistica, formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente
- La possibilità di un impiego flessibile per i dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti
- Permessi retribuiti anche per esami e prove on line
- La possibilità di fruire del congedo matrimoniale, nei casi di eventi imprevisti che ne rendano oggettivamente impossibile la fruizione (vedi situazione pandemica, ndr) nei 45 giorni previsti, entro 12 mesi dalla data di contrazione del matrimonio;
- Chiarito nel testo che i permessi per motivi personali non richiedono documentazione né giustificazione;
- La frazionabilità ad ore delle 18 ore mensili relative alla legge 104
- Esclusione dal computo delle assenze per malattia e quindi dal periodo di comporto, dei giorni di convalescenza post-intervento
- Tolto il limite dei 4 mesi nell’anno solare quale limite massimo per l’esclusione dal periodo di comporto dei giorni di assenza per i postumi delle terapie salvavita.
- Previste le 150 ore del diritto allo studio anche per seguire i master on line;
- Possibilità, da parte dell’azienda, di dare priorità, nelle procedure di mobilità, alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori;
- Stabiliti temi certi per la pubblicazione dei bandi e la risposta da parte dell’ente di appartenenza alla richiesta di mobilità da parte dell’ente accettante.
Flessibilitá di orario
Il nuovo contratto, nell’articolo che norma l’orario di lavoro, ha previsto, per la prima volta, per gli infermieri, la garanzia della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, specificando la possibilità di dare “priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti”.
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario)
- 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:
- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.
Mobilità
Il nuovo contratto prevede che resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative, superando la difficoltà di interpretazione di cui le aziende approfittavano per impedire anche questa forma di mobilità.
Ed ancora, è prevista la possibilità, da parte dell’azienda, di dare priorità, nelle procedure di mobilità, alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori - Comma 3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti possono dare priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.
Vengono inoltre stabiliti tempi certi per la pubblicazione dei bandi e la risposta da parte dell’ente di appartenenza alla richiesta di mobilità da parte dell’ente accettante: b) il bando, pubblicato sul sito web aziendale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, indica procedure e criteri di valutazione; f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
Classificazione del personale
Nel nuovo testo, scompaiono i vecchi livelli a, b, c, d, per fare posto a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:
- Area degli operatori ausiliari
- Area degli operatori
- Area degli assistenti
- Area dei professionisti della salute e dei funzionari
- Area del personale di elevata qualificazione
a)nell’Area degli operatori ausiliari viene classificato tutto il personale afferente alle ex categorie A e B;
- b) nell’Area degli operatori viene classificato tutto il personale afferente alla ex categoria B, livello economico Bs;
c)nell’Area degli assistenti:
- viene classificato tutto il personale afferente alla ex categoria C;
- viene istituito il nuovo profilo di “Assistente Informatico” nel ruolo tecnico senza incremento di spesa le cui attribuzioni, modalità e requisiti d’accesso sono indicate nell’Allegato A; il personale già inquadrato nel precedente profilo di “Programmatore” acquisisce la suddetta nuova denominazione;
d)nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari:
- viene classificato tutto il personale afferente alla ex categoria D e alla ex categoria D, livello economico Ds;
- viene istituito il nuovo profilo di “collaboratore tecnico professionale ambientale”, senza incremento di spesa, le cui attribuzioni, modalità e requisiti d’accesso sono indicate nell’Allegato A. Tale nuovo profilo è ascrivibile al ruolo tecnico. Tutti i “collaboratori tecnico professionali” già in servizio nelle ARPA acquisiscono la suddetta nuova denominazione.
e)Area del personale di elevata qualificazione
Appartengono a quest’Area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di elevata/strategica complessità.
Differenziali economici
Posta la nuova classificazione del personale del comparto sanità, nella bozza del nuovo CCNL 2019-2021, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. La nuova terminologia fa riferimento alle progressioni economiche orizzontali, ai sensi sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori,
Secondo il nuovo contratto, I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nella tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza sono mantenuti fino al termine del rapporto di lavoro.
A chi spetta la fascia
Mentre non è ancora stato stabilito, da quanti anni i dipendenti, non debbano aver ricevuto una fascia, per poter partecipare alla selezione, il nuovo contratto spiega che è condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti ai medesimi tre anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, il dipendente viene escluso dalla procedura, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia già stata conclusa, con conseguente ripetizione del differenziale erogato.
Non sarà non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva. Inoltre,
I “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita:
- per una quota pari all’80% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- per una quota pari al 20% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata nel differenziale economico di professionalità, ivi incluso il periodo di permanenza nell’ultima fascia di inquadramento del precedente sistema di classificazione.
Priorità di attribuzione fasce:
- al personale che abbia maturato 10 anni di esperienza professionale senza aver mai conseguito progressioni economiche, viene attribuito il primo “differenziale economico di professionalità”;
- al personale che abbia maturato 20 anni di esperienza professionale e che abbia conseguito fino a due progressioni economiche .
Stilata la graduatoria, in caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri di priorità di seguito riportati:
f1) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
f2) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel “differenziale economico di professionalità”.
Sistema degli incarichi
Secondo la bozza, sono istituibili nelle aree degli assistenti e degli operatori sanitari, dei professionisti della salute e dei funzionari e in quella dell’elevata qualificazione, i seguenti incarichi:
- Incarico di posizione;
- Incarico di funzione organizzativa;
- Incarico di funzione professionale.
All’interno dell’area dell’elevata qualificazione, decorso il periodo di prova, viene assegnato un incarico a tutti, tranne ai titolari di part-time.
All’interno dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari:
- Neoassunto e già assunti non destinatari di un attuale incarico- decorso periodo di prova, incarico di base di tipo professionale. Incarico automatico, NO valutazione fine incarico. Obiettivi coincidenti con quelli di UO/Servizio di assegnazione.
- Con 5 anni di esperienza, compresi i titolari di part-time:
- possibilità di incarico di media o elevata complessità di tipo organizzativo o professionale. Valutazione di fine incarico.
- Fra le tipologie di incarico di funzione organizzativa rientra il coordinamento, così come previsto nel CCNL 2016-201
- Fra le tipologie di incarico professionale rientrano quelli di specialista ed esperto previste dal CCNL 2016-2018.
Le indennità
La nuova proposta sulle indennità, relativamente a quella di turno, notturna e festiva, prevede:
- indennità giornaliera pari a euro 2,07. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata salvo che per i riposi compensativi.
- indennità oraria per il servizio effettuato in turno tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 3,86 euro.
- servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro 2,00 lorde.
Indennità di specificità infermieristica
Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale.
Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi:
- Per l’attività prestata pressoi servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi e le strutture intermedie che afferiscono ai servizi infermieristici del distretto di riferimento, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità mensile lorda, negli importi di seguito indicati:
- Nei servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondocondizioni di lavoro e incarichi.
Indennità di rischio radiologico
Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità.
Indennità di polizia giudiziaria
E’ confermata l’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04; essa compete al personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
Lo straordinario
La tariffa oraria per il lavoro straordinario sarà uguale per tutti, non legata alle fasce ed alle categorie, senza differenziazione tra le professionalità. Questo penalizzerà i lavoratori della categoria D e DS. E’ quanto prevede la nuova bozza del contratto, che prevede
- Autorizzazione da parte del dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
- L’uso dello straordinarioè in relazione alle esigenze di servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale. L’utilizzo delle risorse all’interno delle Unità Operative/Servizi delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. Il limite può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti di ore individuali di straordinario si tiene conto di: richiamo in servizio per pronta disponibilità; partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
Riposo compensativo
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
Pronta disponibilità
Nella bozza del nuovo contratto comparto sanità, una delle misure che è stata rivista è quella della pronta disponibilità.
Nel precedente documento, al comma 10 si leggeva: Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Per settimane le forze sindacali, tra cui NurSind, hanno chiesto che la locuzione di norma, che non poneva un limite temporale al numero di reperibilità mensili, fosse rimossa.
Nella nuova bozza, riscritta, il ‘di norma’ è stato eliminato, ma il numero di reperibilità è stato aumentato, fissando come limite massimo il numero di 10.
Comma 9.Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di dieci turni di pronta disponibilità al mese.
In merito, NurSind ha chiesto che, si mantenga l’eliminazione del “di norma”, ma che il numero massimo di 10 reperibilità mensile, venga ridotto a 6.
Proseguendo nella lettura della nuova norma contrattuale, si evidenzia che Il servizio di pronta disponibilità sarà organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa, ma questo non esclude che possa essere utilizzato anche personale al di fuori della stessa unità.
Al comma 7, cambia la tariffa oraria, rispetto al precedente contratto: La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore e comunque non inferiore alle quattro ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde.
Infine, relativamente al recupero delle 11 ore di riposo, il dipendente dovrà recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.