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Permessi per visite e terapie. Dalla frazionabilità alla legge 104. Tutto quello che devi sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/07/2022

Contratto Nazionale

Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

I permessi per visite ed esami partecipano al computo del periodo di comporto?

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

 

Posso usufruire di altri tipi di permesso?

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001

Inoltre non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni e sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.

Qualora i permessi orari di cui al comma siano fruiti per la durata dell’intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all’art. 43, comma 10 (Orario di lavoro).

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento.

Quando e come fare domanda

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L’assenza per i permessi  è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura, anche privata ove si è svolta la visita o la prestazione.

L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura edel medico o della struttura.

E se svolgo la visita durante il periodo di malattia?

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi; attestazione di presenza, redatta dal personale competente della struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

Nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

E se devo sottopormi ad esami e visite per un lungo periodo?

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I  lavoratori  interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di fruire in alternativa ai permessi per visite e terapite, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.