Iscriviti alla newsletter

Permessi 104 e ferie, quello che devi sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/08/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Un periodo di ferie già autorizzato ed in godimento del dipendente può essere sospeso o interrotto per la fruizione dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n.104 del 1992?

Per permessi legge 104 si intendono i congedi per un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Come indicato dall’Aran nel suo parere il CCNL (nel parere specifico quello del 1995, ma confermato sotto questo punto di vista anche dai successivi) prevede espressamente e, quindi, legittima solo i seguenti due casi di interruzione delle ferie:

  • a seguito del richiamo in sede per motivi di servizio, correlati, naturalmente, al rapporto di lavoro in atto (art. 18, comma 11);
  • per malattie adeguatamente e debitamente documentate (art. 18, comma 14).

Pertanto, alla luce della suddetta disciplina contrattuale, data la mancanza di una previsione derogatoria espressa, si deve ritenere che, nel particolare caso in esame, le ferie continuino, a decorrere regolarmente.

Diverso è invece usufruire dei permessi 104, subito prima e subito dopo le ferie, infatti è permesso attaccare il permesso 104 alle ferie, a condizione che in quell’arco di tempo il dipendente si trovi nel luogo in cui vive il familiare che ha bisogno di assistenza.

Questo in relazione al principio che l’assistenza non deve essere continuativa e concentrata necessariamente nelle ore di lavoro, lo scopo dei permessi non è solo garantire un’assistenza a chi ne ha bisogno stretto, ma anche di consentire a chi, come “dopolavoro” si prende cura del familiare disabile, di avere la possibilità di recuperare a livello psico-fisico.