Il vaccino Covid non previene il contagio. Risarcito lavoratore sospeso
Il giudice del lavoro dell'Aquila ha emesso una sentenza il 13 settembre, dichiarando illegittima la sospensione dal lavoro di un lavoratore ultracinquantenne, condannando l'ente pubblico datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e indennità per danno biologico. La ragione di questa decisione è basata sull'assunto che il vaccino anti-Covid non previene il contagio tra le persone, rendendo così i lavoratori vaccinati e non vaccinati sostanzialmente equivalenti.
La sentenza specifica che il suo obiettivo non è valutare la legittimità dell'obbligo vaccinale anti-Covid, ma piuttosto la legittimità della sospensione dal lavoro per l'assenza di vaccinazione obbligatoria, in base all'articolo 4-quinquies del Dl 44/2021.
La sentenza parte da una considerazione fondamentale, citando l'articolo 1 della Costituzione italiana, che sottolinea che lo Stato italiano si fonda sul lavoro, e la dignità professionale e personale è intrinsecamente collegata a questo principio. Il reddito derivante dal lavoro è considerato essenziale per la sussistenza, e la mancanza di esso può portare a degrado e dipendenza, come stabilito dall'articolo 36 della Costituzione.
La sentenza evidenzia che le restrizioni imposte dall'articolo 4-quater del Dl 44/2021 dovrebbero essere basate sulla ragione per cui un lavoratore è vaccinato, ovvero per evitare che diventi una fonte di rischio per i colleghi di lavoro. Tuttavia, il giudice del lavoro non ha rilevato questa circostanza, sostenendo che i vaccinati, come i non vaccinati, possono infettarsi e infettare gli altri, senza alcuna evidenza scientifica che dimostri che i vaccinati siano meno contagiosi.
La sentenza ribadisce che l'articolo 4-quater impone l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni "per la prevenzione dell'infezione" e non per limitare le conseguenze dell'infezione stessa. Inoltre, l'articolo 4-quinquies mira a prevenire il contagio, non le sue conseguenze. Pertanto, se un lavoratore vaccinato può ancora infettarsi e infettare gli altri, non può ricevere un trattamento diverso da quello dei non vaccinati.
È importante notare che la sentenza non si occupa dell'efficacia dei vaccini nel prevenire le forme gravi della malattia, ma si concentra sulla loro capacità di prevenire il contagio. La sentenza si discosta dalla posizione della Corte Costituzionale e dell'Istituto Superiore di Sanità, che considerano la vaccinazione anti-Covid 19 una misura fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione.