Studi e lavori in sanità? Le 150 ore ora coprono anche il tirocinio: ecco quando
L’articolo 27 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 introduce un chiarimento particolarmente importante per chi studia mentre lavora: quando tirocinio o stage sono parte integrante del percorso formativo e senza il loro svolgimento non è possibile conseguire il titolo, le ore necessarie possono rientrare nelle 150 ore annuali di permesso retribuito per diritto allo studio. Restano il limite aziendale del 3% e le altre condizioni previste dal contratto.
Studiare mentre si lavora in sanità significa spesso dover conciliare turni, lezioni, esami e, soprattutto nei percorsi universitari e post-universitari, tirocini obbligatori che possono richiedere una presenza prolungata nelle strutture formative. Proprio su quest’ultimo punto interviene l’articolo 27 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027, rendendo più chiara e concreta la disciplina del diritto allo studio.
La novità da evidenziare è contenuta nel comma 3: se la frequenza di tirocini o stage costituisce parte integrante del percorso di studi e senza quel tirocinio non è possibile conseguire il titolo, le ore necessarie per svolgerlo rientrano nel monte delle 150 ore di permesso retribuito per diritto allo studio.
Non si tratta, quindi, di 150 ore ulteriori rispetto a quelle già previste dal contratto, né di un nuovo plafond specificamente destinato al tirocinio. È il monte ore ordinario del diritto allo studio che, in presenza delle condizioni stabilite dal CCNL, potrà essere utilizzato anche per svolgere il tirocinio curriculare obbligatorio.
La novità: le 150 ore non servono più soltanto per lezioni ed esami
Il passaggio contrattuale è particolarmente rilevante perché affronta uno dei problemi più concreti per i dipendenti del Servizio sanitario che decidono di proseguire la propria formazione.
L'articolo 27 stabilisce infatti che, “nel caso in cui la frequenza di tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso, senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio”, nel monte delle 150 ore rientrano anche quelle richieste per lo svolgimento di tali attività.
La condizione posta dal contratto è dunque precisa: non qualsiasi tirocinio o esperienza formativa dà automaticamente diritto a utilizzare le 150 ore. Deve trattarsi di un tirocinio o stage previsto come parte integrante del percorso di studi e necessario al conseguimento del titolo.
Cosa significa concretamente per un infermiere che studia
La previsione può avere un impatto particolarmente significativo per gli infermieri e, più in generale, per i professionisti sanitari che, pur continuando a lavorare, frequentano un percorso universitario o post-universitario che preveda attività di tirocinio obbligatorie.
Pensiamo, ad esempio, a un dipendente che frequenti un percorso universitario per il quale l'ordinamento didattico imponga un determinato numero di ore di tirocinio prima del conseguimento del titolo. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 27, una parte o, nei limiti disponibili, l'intero monte delle 150 ore potrà essere impiegato per svolgere quel tirocinio, anziché essere destinato esclusivamente alla frequenza delle lezioni o alle altre attività di studio ammesse.
Per chi lavora su turni, soprattutto nelle professioni sanitarie, è un cambiamento tutt'altro che marginale: uno degli ostacoli più difficili da superare non è infatti necessariamente la partecipazione alle lezioni, che sempre più spesso possono essere organizzate anche a distanza, ma la presenza fisica richiesta dai tirocini curriculari.
Restano 150 ore all’anno: il tirocinio non aggiunge un secondo pacchetto
Su questo punto è necessario evitare equivoci.
Il contratto continua a prevedere un massimo individuale di 150 ore per ciascun anno solare. La novità non porta quindi il plafond a 150 ore più quelle necessarie per il tirocinio.
Le ore di tirocinio vengono conteggiate all'interno delle 150 ore.
Se, per esempio, un dipendente utilizza 90 ore del proprio monte annuale per un tirocinio curriculare obbligatorio, gli rimangono, in linea teorica e sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali, altre 60 ore del medesimo plafond.
È proprio l'espressione utilizzata dall'articolo 27 – “nel monte ore indicato al comma 1 rientrano anche le ore richieste” per i tirocini – a chiarire che non nasce un contingente aggiuntivo.
Le 150 ore restano soggette al limite del 3% del personale
Rimane anche il limite generale previsto per l'accesso ai permessi.
Le 150 ore sono riconosciute nella misura massima individuale per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore.
Questo significa che il diritto allo studio non si traduce automaticamente nella possibilità per tutti i dipendenti di ottenere contemporaneamente le 150 ore. Quando le richieste superano il contingente disponibile, entrano in gioco i criteri di priorità stabiliti dallo stesso articolo.
Anche i dipendenti a tempo determinato possono accedere ai permessi
L'articolo 27 mantiene un'altra previsione importante: i permessi spettano anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, considerando anche eventuali proroghe.
Per questi lavoratori, tuttavia, il numero massimo di ore viene riproporzionato in funzione della durata del contratto nell'anno solare di riferimento, sempre nell'ambito del medesimo limite percentuale aziendale.
Il contratto tutela inoltre i lavoratori a termine che non usufruiscono dei permessi retribuiti per diritto allo studio, prevedendo la possibilità di utilizzare i permessi contemplati dall'articolo 10 dello Statuto dei lavoratori.
Università, post-laurea e dottorato: per quali percorsi valgono le 150 ore
La disciplina non riguarda esclusivamente i corsi universitari di laurea.
L'articolo 27 prevede che i permessi possano essere concessi per la partecipazione a corsi, anche svolti in modalità telematica, finalizzati al conseguimento di titoli universitari e post-universitari, compreso il ciclo di dottorato di ricerca quando non venga svolto in congedo, oltre ai percorsi scolastici e di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento.
I permessi possono essere utilizzati anche per sostenere gli esami relativi ai percorsi ammessi.
La formulazione assume particolare interesse proprio se letta insieme alla nuova previsione sui tirocini: il diritto allo studio viene così collegato non soltanto alla parte teorica del percorso formativo, ma anche a quella pratica quando questa sia indispensabile per arrivare al titolo.
Non solo permessi: i turni devono agevolare lo studio
L'articolo 27 non si esaurisce nelle 150 ore. Il personale interessato ai corsi ha diritto anche a un'organizzazione dei turni che agevoli la frequenza delle attività formative e la preparazione degli esami. Inoltre, il lavoratore che usufruisce di questa disciplina non può essere obbligato a effettuare lavoro straordinario né a lavorare nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Si tratta di garanzie particolarmente rilevanti nel Comparto Sanità, dove la turnazione sulle 24 ore può rendere molto più difficile conciliare lavoro e studio rispetto ad attività organizzate esclusivamente su orario diurno.
Il diritto allo studio, dunque, non viene concepito soltanto come un pacchetto di ore di assenza retribuita, ma anche come un insieme di strumenti organizzativi destinati a rendere concretamente possibile la prosecuzione degli studi.
Se le richieste superano il 3%, chi ha la precedenza?
Quando le domande sono superiori al contingente disponibile, il contratto stabilisce specifiche priorità. Vengono privilegiati innanzitutto i dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, per gli studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti per gli anni precedenti. Seguono, secondo l'ordine previsto dall'articolo, coloro che frequentano per la prima volta gli anni precedenti e successivamente gli altri dipendenti ammessi alle attività didattiche.
A parità di condizioni viene riconosciuta precedenza a chi non abbia mai usufruito dei permessi per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, opera il criterio dell'età in ordine decrescente. La contrattazione integrativa può inoltre individuare ulteriori condizioni di precedenza.
Attenzione alla documentazione
Le 150 ore non possono essere utilizzate senza documentare il percorso di studio. Il dipendente deve presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e successivamente la documentazione relativa alla partecipazione e agli esami sostenuti, anche quando l'esame abbia avuto esito negativo.
La previsione assume ancora maggiore importanza nel caso del tirocinio: per beneficiare della specifica disciplina introdotta dal comma 3 dovrà risultare che il tirocinio o lo stage sia parte integrante del percorso e necessario al conseguimento del titolo.
In assenza della documentazione richiesta dal contratto, le ore già utilizzate vengono considerate aspettativa per motivi personali oppure, su richiesta del dipendente, ferie o riposi compensativi per lavoro straordinario già effettuato.
C’è anche una seconda tutela per chi deve svolgere il tirocinio
L'articolo contiene un'altra previsione che deve essere letta insieme alla novità delle 150 ore. Quando il conseguimento del titolo prevede un tirocinio, l'Azienda o l'Ente può valutare con il dipendente modalità di articolazione della prestazione lavorativa che ne facilitino lo svolgimento, compatibilmente con le incompatibilità previste e con le esigenze di servizio.
Le due disposizioni operano quindi su piani differenti: da una parte, quando il tirocinio è parte integrante e indispensabile per ottenere il titolo, le relative ore possono rientrare nel plafond delle 150 ore; dall'altra, l'organizzazione del lavoro può essere valutata con il dipendente per facilitare il completamento del percorso.
Per un professionista turnista questa combinazione può essere particolarmente rilevante, perché permette di intervenire sia sulle assenze retribuite per studio sia, nei termini previsti dal contratto, sull'articolazione della prestazione lavorativa.
Studenti universitari part-time: le ore vengono ridotte
Una disciplina specifica è prevista per i dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nei casi ammessi, iscritti all'università con lo status formale di studente a tempo parziale. In questo caso i permessi per diritto allo studio vengono riconosciuti in misura ridotta, proporzionalmente al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea e quella prevista per lo studente part-time.
Anche questo elemento deve quindi essere considerato nel calcolo effettivo delle ore disponibili.
Una novità concreta per chi lavora e vuole continuare a formarsi
Il punto centrale dell'articolo 27 può essere sintetizzato in modo molto semplice: le 150 ore non sono più da leggere soltanto come ore per frequentare lezioni o sostenere attività strettamente teoriche.
Quando il percorso formativo richiede obbligatoriamente un tirocinio o uno stage e senza quella attività non è possibile ottenere il titolo, il contratto consente espressamente di utilizzare per il tirocinio le ore del diritto allo studio.
Per infermieri e altri professionisti sanitari che lavorano mentre frequentano un percorso universitario o post-universitario, la previsione può incidere concretamente sulla possibilità di portare a termine gli studi, soprattutto quando il tirocinio richiede molte ore di presenza e deve essere conciliato con turni, notti, festivi e riposi.
La novità, tuttavia, va letta nei suoi confini: non sono 150 ore aggiuntive per il tirocinio, ma la possibilità di utilizzare il plafond già previsto anche per questa finalità; il tirocinio deve essere parte integrante e necessaria del percorso di studi e rimangono applicabili il limite del 3%, le regole di priorità e gli obblighi documentali previsti dall'articolo 27.
È un cambiamento apparentemente tecnico, ma per chi lavora nel Servizio sanitario e contemporaneamente investe sulla propria crescita professionale può rappresentare una differenza sostanziale: il tempo necessario alla formazione pratica entra finalmente, in modo espresso, nel perimetro del diritto allo studio.
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