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Hai lavorato il 4 ottobre? Ecco cosa prevede davvero il CCNL Sanità per la nuova festività

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/10/2026

Contratto Nazionale

 

Dal 2026 il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, è una festività nazionale a tutti gli effetti. Quest’anno cade di domenica e per infermieri e sanitari turnisti occorre incrociare la nuova Legge 8 ottobre 2025, n. 151 con il CCNL Comparto Sanità 2022-2024. Chi lavora ha diritto al trattamento previsto per il servizio festivo e al recupero del riposo settimanale; chi non lavora, invece, non matura per la sola coincidenza con la domenica un ulteriore riposo o una monetizzazione.

Da quest’anno il calendario delle festività italiane ha una data in più: il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, è diventato festa nazionale. E per infermieri, OSS e professionisti sanitari che garantiscono la continuità assistenziale anche nei giorni festivi la novità produce conseguenze concrete sull’organizzazione del turno e sul relativo trattamento.

A istituire la nuova festività è la Legge 8 ottobre 2025, n. 151, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La legge stabilisce che il 4 ottobre di ogni anno sia celebrata la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e ha modificato direttamente l’articolo 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, inserendo il 4 ottobre nell’elenco dei giorni considerati festivi.

La conseguenza è importante: non è necessario attendere che il CCNL venga aggiornato inserendo materialmente San Francesco nell’elenco delle festività. La natura festiva del 4 ottobre deriva direttamente dalla legge dello Stato.

Ma per capire che cosa spetta concretamente a chi lavora nella sanità pubblica bisogna leggere la nuova legge insieme al CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025 e attualmente applicabile al personale non dirigente delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Il 4 ottobre 2026 cade di domenica: ed è qui che cambia tutto

La particolarità del primo anno di applicazione è evidente: il 4 ottobre 2026 cade di domenica.

Per gli ospedali, naturalmente, questo non significa sospensione dell’attività. Pronto soccorso, terapie intensive, reparti di degenza e tutti i servizi organizzati in continuità assistenziale continuano a funzionare e migliaia di infermieri e altri professionisti sanitari saranno regolarmente in turno.

Occorre quindi distinguere due situazioni: il dipendente che il 4 ottobre non presta servizio e usufruisce del proprio riposo domenicale e quello che, per garantire il servizio, lavora durante la festività nazionale coincidente con la domenica.

La distinzione non è secondaria perché il CCNL Sanità disciplina espressamente entrambe le ipotesi.

Chi non lavora domenica 4 ottobre non riceve automaticamente una giornata in più

Per chi normalmente riposa la domenica, il fatto che nel 2026 la festa nazionale di San Francesco coincida con il riposo settimanale non determina automaticamente né un ulteriore giorno di riposo né una monetizzazione.

La regola deriva dall’articolo 45 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, disposizione che continua a trovare applicazione perché il CCNL 2022-2024 conferma le precedenti norme contrattuali non espressamente disapplicate o sostituite.

L’articolo 45 stabilisce infatti che la festività nazionale coincidente con la domenica non dà luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. La stessa disciplina riguarda il Santo Patrono e, per il personale con orario articolato su cinque giorni, la coincidenza con il sabato.

Questo passaggio è particolarmente importante perché evita di applicare automaticamente al personale del SSN regole retributive ricavate da altri settori del lavoro. Il Comparto Sanità ha una disciplina contrattuale specifica, che deve essere presa come riferimento per stabilire gli effetti della coincidenza tra festività nazionale e domenica.

E se l’infermiere il 4 ottobre lavora?

La situazione cambia per chi, proprio per assicurare la continuità del servizio sanitario, presta attività lavorativa domenica 4 ottobre.

Anche questa ipotesi è espressamente considerata dalla disciplina del riposo settimanale. L’articolo 45 stabilisce che, nei confronti dei dipendenti che per assicurare il servizio lavorano durante una festività nazionale coincidente con la domenica, trova applicazione la regola prevista per chi non abbia potuto fruire del riposo settimanale nella giornata domenicale.

Il riposo deve quindi essere recuperato, di norma, entro la settimana successiva, in un giorno concordato tra il dipendente e il dirigente o responsabile della struttura, tenendo conto delle esigenze di servizio. Il contratto precisa inoltre che il riposo settimanale è irrinunciabile e non può essere monetizzato.

Per il sanitario che lavora il 4 ottobre 2026, quindi, il primo diritto da considerare non è una generica “giornata festiva pagata in più”, ma il recupero del riposo settimanale non fruito la domenica.

Per ogni ora lavorata spetta anche l’indennità di servizio festivo

A questo si aggiunge il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Sanità 2022-2024, che ha aggiornato proprio le indennità collegate al lavoro su turni, notturno e festivo. L’articolo 67, comma 4, è molto chiaro: per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a 2,55 euro lordi.

Il 4 ottobre, essendo dal 2026 una festività nazionale per espressa previsione legislativa, rientra dunque tra le giornate festive ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale.

Per esempio, un infermiere che svolga un turno di 7 ore e 12 minuti interamente ricadente nella giornata festiva maturerebbe, per la sola indennità festiva prevista dall’articolo 67, circa 18,36 euro lordi, fermo restando il trattamento ordinario e le eventuali altre indennità spettanti in base alla concreta articolazione del turno.

Il valore è infatti orario: 2,55 euro per ciascuna ora di servizio festivo effettivamente prestata.

Se il turno comprende anche la notte, le indennità possono cumularsi

Un altro elemento introdotto con chiarezza dal CCNL vigente riguarda il cumulo delle indennità.

L’articolo 67 prevede un’indennità per il servizio notturno di 4 euro lordi per ogni ora lavorata tra le 22 e le 6 del giorno successivo, importo che può essere eventualmente elevato dalla contrattazione integrativa. Lo stesso articolo stabilisce che le indennità disciplinate dalla norma sono cumulabili tra loro.

Questo significa che, quando le condizioni temporali coincidono, una stessa ora può rilevare sia come lavoro notturno sia come lavoro festivo, con applicazione delle rispettive indennità secondo la disciplina contrattuale.  Per i turnisti sanitari il trattamento della giornata deve quindi essere ricostruito considerando concretamente quali ore siano state lavorate e in quale fascia temporale, non limitandosi alla semplice indicazione “turno del 4 ottobre”.

Attenzione: il 4 ottobre 2026 non è un festivo infrasettimanale

C’è poi una distinzione contrattuale fondamentale. L’articolo 67, comma 5, disciplina specificamente l’attività svolta in un giorno festivo infrasettimanale. In quel caso il dipendente, entro trenta giorni, può chiedere – ferme restando le indennità previste – alternativamente un equivalente riposo compensativo, il compenso per lavoro straordinario con le relative maggiorazioni oppure l'applicazione della banca delle ore.

Ma domenica 4 ottobre 2026 non è una festività infrasettimanale.

È una festività nazionale che coincide con la domenica e, per questa specifica fattispecie, deve essere applicata la disciplina del riposo settimanale. Confondere le due situazioni rischia di attribuire al lavoratore istituti diversi da quelli effettivamente previsti dal contratto.

Il fatto che il CCNL non nomini San Francesco non cambia la natura della giornata

Un possibile dubbio nasce dal fatto che il CCNL Comparto Sanità 2022-2024 è stato sottoscritto il 27 ottobre 2025 e non costruisce una disciplina specifica dedicata alla nuova festa nazionale. Questo, però, non impedisce di qualificare il 4 ottobre come giornata festiva.

La Legge n. 151/2025 ha infatti modificato direttamente la Legge n. 260/1949, inserendo espressamente nell’elenco dei giorni festivi: “il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia”.

La nuova festività opera dal 1° gennaio 2026. Il suo riconoscimento, dunque, non dipende dalla successiva riscrittura materiale dell’elenco delle festività nei contratti collettivi. Il CCNL interviene invece per stabilire quale trattamento contrattuale applicare al personale che presta servizio in quella giornata.

CCNL 2022-2024 e vecchie norme: perché si leggono insieme

Può sembrare singolare che, pur essendo in vigore il CCNL Comparto Sanità 2022-2024, per il riposo settimanale si debba ancora richiamare l’articolo 45 del precedente contratto.

La spiegazione è contenuta proprio nel nuovo CCNL.

L’articolo 3 del CCNL 2022-2024 conferma infatti che le disposizioni contenute nel CCNL del 2 novembre 2022 e quelle ancora vigenti dei contratti precedenti continuano a trovare applicazione quando non siano state espressamente disapplicate o sostituite e siano compatibili con le nuove previsioni.

Per il trattamento economico del lavoro festivo, invece, il riferimento aggiornato è l’articolo 67 del CCNL 2022-2024, che ha sostituito la precedente disciplina dell’articolo 106 e ha fissato a 2,55 euro lordi l’ora l’indennità per il servizio prestato in giorno festivo.

Le due norme devono quindi essere coordinate: una disciplina il riposo settimanale e la coincidenza della festività con la domenica, l’altra l’indennità economica per le ore effettivamente lavorate in giorno festivo.

Cosa spetta, quindi, domenica 4 ottobre 2026

Per il personale del Comparto Sanità la lettura coordinata della Legge 151/2025 e del CCNL 2022-2024 porta a distinguere nettamente le due situazioni.

Chi non lavora e ha il proprio riposo settimanale domenica 4 ottobre non acquisisce, per la sola coincidenza della nuova festa nazionale con la domenica, un ulteriore riposo compensativo o una monetizzazione.

Chi invece lavora per garantire il servizio mantiene naturalmente la normale retribuzione collegata al rapporto di lavoro e, per le ore effettivamente prestate nella giornata festiva, trova applicazione l’indennità festiva di 2,55 euro lordi l’ora prevista dall’articolo 67. Poiché non ha fruito del riposo domenicale, deve inoltre essere garantito il riposo settimanale sostitutivo, secondo la disciplina contrattuale.

Se il turno comprende ore notturne, possono inoltre concorrere le ulteriori indennità previste dal contratto, quando ne ricorrono i presupposti.

Una nuova festività, ma le regole del Comparto Sanità restano decisive

Il 4 ottobre entra quindi a pieno titolo nel calendario delle festività nazionali italiane, indipendentemente dal fatto che i testi contrattuali siano stati materialmente aggiornati con il nome di San Francesco. La fonte del riconoscimento è la legge dello Stato.

Per stabilire cosa spetti concretamente a infermieri, OSS e agli altri dipendenti della sanità pubblica, però, non è sufficiente applicare genericamente le regole utilizzate nel lavoro privato o in altri comparti.

Occorre partire dal CCNL Comparto Sanità vigente.

Ed è proprio la particolarità del calendario 2026 a rendere necessaria questa precisazione: San Francesco è una festa nazionale, ma quest’anno cade di domenica. Per chi sarà in ospedale a garantire l’assistenza, il contratto riconosce il trattamento economico del lavoro festivo e tutela il recupero del riposo settimanale; non emerge invece dal CCNL del Comparto Sanità un’automatica ulteriore “quota di festività cadente di domenica” da aggiungere alla retribuzione.