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Legge 104. No al licenziamento per chi usa i permessi per eventi imprevisti e non per l’assistenza al disabile

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/10/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che non aveva utilizzato i tre giorni di permesso mensile ex l.104/1992 per la prestazione di assistenza al padre disabile, ma per svolgere altre mansioni.

I fatti

La società datrice di lavoro aveva licenziato il dipendente perché sorpreso a non utilizzare i tre giorni di permesso legge 104 per assistere il padre disabile ma per provvedere a delle infiltrazioni d’acqua nell’immobile di proprietà.

La Corte d’appello di Salerno dichiarava illegittimo il licenziamento condannando la società datrice di lavoro alla immediata reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un’indennità commisurata a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento, stabilendo che appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito formulare il giudizio di proporzionalità o di adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso dal lavoratore e valutare l’idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario col proprio datore di lavoro.

Conferma quindi stabilito dalla Corte di Appello di Salerno, ovvero l’illegittimità del licenziamento visto che nessuna preordinata operazione diretta all’indebita fruizione dei permessi era stata posta in essere dal lavoratore. L’unica ragione che lo aveva indotto a utilizzare i permessi per finalità estranee all’assistenza del congiunto era stata la natura imprevista e occasionale di un evento (infiltrazioni d’acqua nell’immobile di proprietà) che aveva determinato la necessità di svolgere i lavori nel proprio appartamento, sacrificando il tempo a disposizione per il padre.

Peraltro, per due dei giorni in contestazione non vi era prova del fatto che l’assistenza non fosse stata prestata o che fosse venuta meno la disponibilità della stessa per l’intero giorno o per gran parte del giorno, di talché era da escludere la natura concretamente abusiva dell’utilizzo dei permessi posta a base del recesso.

 

Da ResponsabileCivile