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Aprire la pratica infortunio Covid. Tutto quello che devi sapere

I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

L’Inail ha precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

Ad oggi i riferimenti legislativi sono:

  • Articolo 42 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020 n.18, è stabilito che il Contagio da Covid-19 è Infortunio: Nei casi di infezione accertata da coronavirus, contratta in ambienti di lavoro o in itinere, la prestazione a tutela dell’infortunato è competenza dell’INAIL (gestione assicurativa) e comprende anche i periodi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria
  • Circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020, dove si precisa il contagio durante la prestazione professionale è presunto per talune categorie di lavoratori (e in primis quella sanitaria appunto) ed il lavoratore non è tenuto a darne prova. Laddove l’identificazione eziologica fosse problematica, l’eventuale accertamento medico-legale del nesso causale dovrà seguire l’ordinaria procedura dando priorità ai criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Infine la certificazione dell’avvenuto contagio può essere resa attraverso qualsivoglia documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Ecco di seguito le domande più frequenti relative all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza. 

L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio? 

Nella nota Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus. 

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus? 

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice? 

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori socio- sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti? 

Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere? 

Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti. 

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare? 

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.

Da quando parte la tutela Inail? 

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena. 

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia- infortunio. 

La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid- 19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.

Chi tutela la quarantena? 

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.