Iscriviti alla newsletter

Rientro in corsia: l’Articolo 26 del CCNL apre le porte al ritorno degli infermieri dimissionari

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/07/2025

Contratto Nazionale

 

Un articolo poco conosciuto ma dal forte impatto per migliaia di infermieri italiani: l’articolo 26 del CCNL 2022/2024 del comparto Sanità apre una concreta possibilità di rientro nel Servizio Sanitario Nazionale per chi ha lasciato il proprio posto di lavoro a tempo indeterminato, sia per scelta personale che per motivi di salute.

Cinque anni per ripensarci

Secondo il comma 1 dell’articolo 26, l’infermiere (o qualsiasi altro dipendente del comparto) che abbia dato le dimissioni o interrotto il rapporto per ragioni sanitarie, può chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro entro cinque anni dalla cessazione. In pratica, è possibile rientrare nel proprio ruolo – ma alle condizioni previste al momento del rientro, e non necessariamente con gli stessi benefici economici.

L'azienda decide entro 60 giorni

L’ente datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per valutare e rispondere alla richiesta. Se approvata, il dipendente viene ricollocato nello stesso profilo e area professionale che ricopriva all’atto delle dimissioni. Tuttavia, non si recuperano eventuali incarichi (salvo l’incarico base per i professionisti della salute e dei funzionari), né i differenziali economici di professionalità o la R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) eventualmente maturati in passato.

Una seconda chance anche per chi riacquista la cittadinanza

Il comma 3 amplia ulteriormente il perimetro: per chi ha perso il posto a causa della perdita della cittadinanza italiana o UE, e l’ha successivamente riacquisita, la domanda di rientro può essere presentata senza limiti di tempo.

Ma solo se c’è il posto

Attenzione: non basta fare richiesta. Il rientro è subordinato alla disponibilità del posto in organico, secondo il piano triennale dei fabbisogni dell’azienda o ente. Inoltre, restano vincolanti i requisiti di idoneità fisica e normativa per l’assunzione, compresi gli accertamenti sanitari.

Cosa succede se si percepisce la pensione?

Per chi è già in trattamento pensionistico, entrano in gioco le norme sul divieto di cumulo e sulla riunione dei servizi. Il rientro, in questo caso, è tecnicamente possibile, ma comporta implicazioni previdenziali specifiche. Inoltre, il TFR (trattamento di fine rapporto) già percepito non si “restituisce”: valgono le disposizioni previste dall’art. 46 del precedente CCNL del 2001.

Un’opportunità concreta, ma poco nota

In un momento storico in cui la carenza di personale sanitario è sotto gli occhi di tutti, l’articolo 26 rappresenta una possibilità tanto per i lavoratori quanto per le aziende sanitarie. Non si tratta di una “riassunzione” da zero, ma di una riammissione regolata e contrattualmente riconosciuta.

Per molti infermieri che si sono allontanati dal sistema sanitario nazionale – magari spinti da burnout, problemi di salute o semplicemente da scelte familiari – può essere una seconda chance per tornare all'interno della sanità pubblica, con la dignità e la professionalità di sempre.

Ma serve informazione. Serve consapevolezza.