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Assenze lavoratori fragili fuori dal comporto? Cosa prevede la Legge di Bilancio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/12/2020 vai ai commenti

AttualitàComunicati StampaGoverno

Continua a persistere il gravissimo vuoto normativo in tema di lavoratori fragili, che avrebbe potuto trovare la sua soluzione nella Legge di Bilancio 2021 (AC 2790-bis), provvedimento in fase di completamento del suo iter a breve.

“Purtroppo, ad oggi constatiamo ancora una volta la disparità di tutela esistente tra lavoratori fragili di serie A e di serie B. Infatti, l'articolo 81-bis ("Disposizioni in favore dei lavoratori fragili") della predetta legge di Bilancio, se dovesse essere approvato da entrambi i rami del Parlamento tal quale, andrebbe a creare una duplice discriminazione”, a lanciare l’allarme sono i referenti del gruppo “Lavoratori fragili, uniti per sopravvivere”.

Spiegano: “L’art. 81 non va a colmare in senso retroattivo il periodo dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020, durante il quale tutti quei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile (o perché questa modalità non è compatibile con la specifica mansione, oppure perché non gli è stata concessa dal datore di lavoro, in quanto non esplicitamente resa obbligatoria, qualora eseguibile) sono rimasti privi di qualsiasi tutela, venendo di fatto discriminati rispetto alla platea dei lavoratori fragili che, per mansione, hanno invece potuto continuare a lavorare in modalità agile -  e continuano -  Inoltre, l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero fruibile dai lavoratori fragili nel periodo dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2021 (articolo 81-bis "Disposizioni in favore dei lavoratori fragili" della legge di Bilancio), per l'ennesima volta (come già avvenuto in precedenti provvedimenti) non viene esplicitamente esclusa dalla computabilità nel periodo di comporto, nonostante le varie proposte di emendamento (tra cui quella a prima firma dell'On. Tasso, n. 67.01)

avessero ben evidenziato che le assenze di cui all'art. 26 comma 2 del Dl "Cura Italia" non dovessero essere computate nel periodo di comporto”.

 

Secondo i referenti è fondamentale che la norma espliciti chiaramente la non computabilità nel comporto di tali assenze dei lavoratori fragili, poiché non tutti i CCNL, sia del settore pubblico che privato, escludono il ricovero ospedaliero dal conteggio nel comporto, creando anche qui disparità tra lavoratori fragili, a seconda che il ricovero ospedaliero incida (lavoratori di serie B) o non incida (lavoratori di serie A) sul comporto. “Chiediamo tramite tutte le forze politiche che il Governo ponga urgentemente rimedio alla discriminazione tra lavoratori fragili – concludono- esplicitando che l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero venga esclusa dal computo del periodo di comporto per tutti i lavoratori fragili indistintamente, del settore pubblico e privato, e che si colmi la mancanza di tutele subita dai lavoratori fragili incompatibili con lo smart working nel periodo dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020”

Allego il suddetto art.81-bis (della legge di Bilancio) approvato dalla V Commissione dlla Camera dei Deputati:

 

*ART. 81.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=12&giorno=19&view=&commissione=05#data.20201219.com05.allegati.all00020

 

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

  2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

  3. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

  4. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2021

81.044. Davide Crippa, Del Barba, Delrio, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci.