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Scelta e trasferimento sede lavoro. Le agevolazioni del comma 6 art 33 legge 104

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/02/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La legge 104/1992, prevede all’articolo 33 comma 3 la fruizione dei 3 giorni di permesso, ed al comma 1 una serie di agevolazioni fiscali e di acquisto di beni per la persona affetta da disabilità e per il familiare che la assiste.

La Legge 104 mira tra le altre cose, a ridurre il disagio degli spostamenti tra casa e lavoro. Il comma 6 art. 33 della legge 104/92 prevede che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.”
Sono queste agevolazioni riguardano sia dipendente del settore pubblico che del privato.

Possibilità di scegliere la sede di lavoro

Il lavoratore ha la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La locuzione ove possibile, rende l’agevolazione non un diritto insindacabile, ma prevede che il datore di lavoro possa rifiutarsi.

Diverse sentenze di Cassazione negli anni hanno motivato come, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, tale diritto non può essere fatto valere qualora la sua attuazione, leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda. Pertanto tale diritto non è assoluto ma è condizionato.

 

Diritto a non essere trasferito in una sede lavorativa differente, senza il consenso del lavoratore

Rispettivamente alla possibilità di scegliere la sede di lavoro. Il diritto a non essere trasferito senza consenso, è un diritto incondizionato,  ovvero non soggetto alla verifica di compatibilità con le esigenze aziendali. Lo esplicita chiaramente la Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/93 del 15 marzo 1993 (punto 2-4).

La Circolare Ministeriale - Ministero per la Funzione Pubblica - 26 Giugno 1992, n. 90543/7/488,  precisa che trattasi di diritto da far valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza e, pertanto, anche in presenza di posto vacante, non può essere applicato per il trasferimento da un ente all’altro, in questi casi sono previste forme di mobilità.

 

da Superabile Inail