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DAE in ambiente extraospedaliero. Pena esclusa per chi utilizza il defibrillatore senza formazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/07/2021 vai ai commenti

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E’ stato approvato in via definitiva, dopo due anni di attesa, il provvedimento che prevede l’installazione dei DAE nei luoghi  e nelle strutture aperte al pubblico - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici  

L’arresto cardiaco interessa 70.000 italiani all’anno, 200 decessi al giorno, uno ogni 8 minuti, con una prevalenza di eventi extraospedalieri. Se l’intervento non è tempestivo e veloce, le complicanze potenziali da arresto cardiaco sono notevolmente ingravescenti tempo dipendenti e possono portare alla morte del soggetto.

Quando siamo in presenza di un arresto cardiaco in ambiente extraospedaliero, il tempo che passa tra la chiamata al 118 e l’arrivo dei soccorsi sul posto, è mediamente di 10 minuti, tempo prezioso per salvare la vita di un paziente; ecco perché avere a disposizione un defibrillatore è indispensabile.

L’Arresto Cardiaco (AC) è una condizione caratterizzata da perdita dell’attività elettrica e meccanica del cuore, con arresto della funzione di pompa del cuore stesso.

 

Nell’85% dei casi l’AC è determinato da una grave aritmia, la fibrillazione ventricolare (FV), che causa un completo sovvertimento dell’attività elettrica cardiaca, con perdita della funzione di pompa ed assenza di circolo. L’unico trattamento efficace è costituito dalla defibrillazione che consiste nel far attraversare il cuore da un flusso di corrente continua in pochi millisecondi. Il passaggio dell’energia determina una sorta di blocco di tutta la caotica attività cardiaca, dando la possibilità al cuore di ristabilire la corretta sequenza dell’attivazione elettrica, con ripresa del circolo.

La percentuale di sopravvivenza dopo AC non trattato è del 2%. La prevalenza di AC avvenuto in presenza di testimoni è 60-65% e la percentuale di sopravvivenza dopo AC nel caso venga eseguita una defibrillazione precoce, entro 5 minuti, è del 50% circa.

Un articolo apparso su“International Journal of Clinical Medicine” (Cardiac Arrest Cases and Automated External Defibrillator Use in Railroad Stations in Tokyo) ha offerto un interessantissimo report statistico dei casi di arresto cardiaco nelle stazioni ferroviarie di Tokio. Gli autori dello studio dell’Università di Tokio hanno estratto dati davvero interessanti e significativi, che confermano analiticamente una realtà medico-scientifica ben nota: l’intervento immediato con manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) in combinazione con l’uso di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), ancorché da parte di personale non sanitario, riduce in modo rilevante la mortalità.

 

Vediamo quindi cosa prevede il testo di legge:

 

Art 1 (Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)

E’ prevista la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

  1. a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
  2. b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

 

Art 2 (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

Gli enti territoriali possono adottare regolamenti al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Art. 3 (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare, ovvero, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,  pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Art 4 (Utilizzo dei DAE da parte di società spor- tive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)

Modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione ed all'impiego da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, dei defibrillatori.

 Art 5 (Introduzione dell’insegnamento della riani- mazione cardiopolmonare di base e dell’uso del DAE)

Riguarda le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso (tra le quali anche la disostruzione delle vie aeree).

Art 6 (Registrazione dei DAE presso le centrali ope- rative del sistema di emergenza sanitaria « 118 »)

Norma le comunicazioni da parte dei soggetti che siano già dotati o si dotino di un DAE e da parte dei venditori, l'individuazione del soggetto avente alcune responsabilità riguardo al DAE in dotazione e le funzioni di registrazione e di monitoraggio dei DAE da parte delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118".

 

Art 7 (Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni)

Concerne le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 » per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l’emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l’applica- zione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente.

Art 8 (Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

Prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.