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Permessi 104 e turni reperibilità. Cosa dice la norma

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/10/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il problema dell’esonero dai turni di reperibilità o pronta disponibilità per il lavoratore con grave disabilità e per il lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap grave è spesso motivo di controversia

 

Nel caso del lavoratore disabile non vi sono disposizioni legislative, che impediscono di porre in reperibilità un dipendente che usufruisce dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992.
Infatti, come già ampiamente documentato nella specifica scheda informativa su orario di lavoro della persona disabile, la normativa non prevede specifiche agevolazioni per l’orario di lavoro della persona con disabilità ed in particolare forme di esonero da turni, lavoro notturno, orario spezzato, reperibilità.
Si ricorda comunque che l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede il trasferimento al lavoro diurno quando sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche. In questo caso  il lavoratore sarà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Inutile sottolineare che in questo caso al lavoratore non può essere richiesto di effettuare turni di reperibilità notturni
La situazione è diversa quando viene collocato in un servizio di reperibilità il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui alla legge 104/92 per assistere un familiare con grave disabilità.
Infatti, sarebbe incongruo che il lavoratore, da un lato, in un determinato giorno della settimana si assenta dal lavoro, fruendo del permesso della legge n.104/1992 per assistere il portatore di handicap in situazione di gravità, e, dall’altro lato, lo stesso lavoratore, in quanto inserito nel servizio di reperibilità, nella stessa giornata può essere chiamato a rendere la prestazione lavorativa.
Di fatto, nel giorno di permesso 104, il rapporto di lavoro è sospeso e il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutto il giorno.
Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinaria, neppure può dare la sua disponibilità ad eseguire il servizio di reperibilità se fosse richiesto.
Tuttavia, non esistendo un diritto assoluto ad essere esonerato dai turni di reperibilità per il lavoratore che assiste il familiare, ed essendo i giorni di permesso retribuito tre al mese, il datore di lavoro può concordare con il dipendente i giorni in cui è possibile effettuare la  reperibilità in quanto non interessati dalla fruizione dei permessi.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.
Pertanto, anche questi non possono essere inseriti in un turno di reperibilità che ricade in periodo notturno.
Circa la locuzione "a carico" il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 fornito alcune precisazioni concludendo che “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992  o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

Superabile Inail