Iscriviti alla newsletter

Avvicinamento di sede del dipendente con figli piccoli. Ecco quando può essere negato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/11/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il diniego, al dipendente con figli minori di tre anni, che fa richiesta di trasferimento, deve essere motivato da esigenze organizzative oggettivamente non comuni.

A stabilirlo il Consiglio di Stato, con la sentenza 7382/2021.

I fatti

Il dipendente pubblico, chiedeva l’annullamento del diniego di trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare. Al rifiuto, l’amministrazione aveva addotto ragioni di servizio tenuto conto della carenza di personale nella sede di assegnazione (Modena) e l’esubero di personale presso la sede richiesta per l’assegnazione temporanea (Napoli).

 

La decisione del Consiglio di Stato

Per il Consiglio di Stato, l’appello è fondato e va accolto. I giudici richiamano il principio posto a tutela della maternità e della paternità che individua nel bilanciamento degli interessi in gioco la necessità che la motivazione da parte dell'Amministrazione sia ancorata ad esigenze organizzative oggettivamente non comuni e connotate da un'evidente rilevanza.

Esigenze non comuni sono:

  • quando la sede di assegnazione originaria, sia chiamata a fronteggiare una significativa e patologica scopertura di organico, che, in mancanza di un dato normativo di supporto, il Collegio individua, equitativamente, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica
  • quando, pur non essendovi una scopertura come quella descritta in seno alla sede di appartenenza dell'istante, nondimeno, nell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza (ad es., l'ambito provinciale, ove la singola sede faccia gerarchicamente riferimento ad un comando provinciale) si ravvisino, all'interno della maggioranza delle altre sedi di servizio, scoperture di organico valutate secondo i parametri indicati precedentemente
  • quando la sede di assegnazione, pur non presentando una scopertura significativa e patologica, qual è quella innanzi indicata, presenta comunque un vuoto di organico, ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative
  • quando, effettivamente, l'istante svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede di appartenenza e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento
  • quando il ricorrente, pur non in possesso di una peculiare qualifica, è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, dalla quale l'amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto, che deve essere compiutamente indicata nel provvedimento.

 

Nel caso di specie il diniego non era supportato da tali motivazioni, visto che “al rilievo di una mera scopertura di organico pari al 4,59% nella sede di Modena – percentuale che, per quanto nemmeno esplicitata dal provvedimento, appare fisiologica e potrebbe in ipotesi essere fronteggiabile con più opportune misure organizzative”.

Per questo l’appello del lavoratore va accolto, ed accettata la domanda di trasferimento.