Iscriviti alla newsletter

I diritti dei lavoratori affetti da tumore e loro familiari. Dal part time alla pensione anticipata

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/08/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

I lavoratori ai quali viene diagnosticato un tumore o che convivono con esso – nonché le persone che assistono un familiare malato – godono di alcune tutele previste dalla legge, sia come particolare categoria di malati sia, genericamente, come persone riconosciute invalide. La prima tappa da compiere per usufruire di questi benefici è dunque quella di presentare all’INPS la domanda di invalidità civile e il riconoscimento dello “stato di handicap in situazione di gravità“, potendo così usufruire dei tre giorni di permesso della legge 104, che ad oggi secondo l’attuale CCNL comparto sanità, non possono essere frazionati ad ore, diversamente potranno essere goduti ad ore, con l’entrata in vigore del CCNL comparto sanità 2019-2021.

 

Congedo per cure

I lavoratori mutilati e invalidi civili a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, a normarlo l’articolo 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011.

Questo tipo di congedo può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche, oncologiche, ecc..).

Il congedo per cure non è specificamente finalizzato allo svolgimento di visite mediche ma ad effettuare particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico specialistico.

Anche in considerazione di questo, riteniamo che in tale congedo non possano essere comprese terapie domiciliari “tout court”, ad esempio di tipo farmacologico, diverso sarebbe invece il caso di una eventuale terapia di tipo fisioterapico che, seppur erogata presso la propria abitazione, potrebbe essere certificata e verificata anche dal personale che la effettua.

I dipendenti pubblici e privati possono usufruire del congedo per cure con le modalità di seguito esplicate:

  • il congedo, che non può superare i trenta giorni l'anno, può essere fruito anche in maniera frazionata;
  • il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (art. 7 - comma 2 del D.Lgs 119/2011);
  • la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia;
  • l'effettuazione delle cure deve essere documentata.
  • il congedo per cure non è frazionabile ad ore.

 

Periodo di comporto

Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Retribuzione

I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).

Il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro (Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006).

 

Come richiedere il congedo per cure e a chi rivolgersi per il rilascio della certificazione medica

Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:

  • la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;
  • la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.

Il sabato e la domenica

Relativamente invece al conteggio dei giorni di sabato e domenica, riteniamo che questi non vadano conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato della struttura presso la quale si sono svolte le cure.

 

CCNL comparto sanità 2016-2018/2019-2021

Entrambe i contratti, l’attuale e quello che presto entrerà in vigore, prevedono la possibilità di assentarsi per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

 

Tutele circa il lavoro notturno
Il lavoratore con patologia oncologica può chiedere di non essere assegnato a turni notturni. A tal fine,. egli dovrà chiedere al medico competente o presso una struttura sanitaria pubblica un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Tale certificato dovrà poi essere presentato ad datore di lavoro.
Qualora un lavoratore già addetto al lavoro notturno ne diventi inidoneo, potrà essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, se esistenti o disponibili.

Analoga tutela è prevista per i lavoratori che abbiano a carico una persona disabile in stato di handicap grave.

 

Passaggio al part-time

La/il lavoratrice/lavoratore affetto da patologia oncologica, qualora residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale (art. 12 bis, comma 1 D.Lgs. 61/2000).
In buona sostanza, l’azienda ed il lavoratore dovranno incontrarsi per concordare le migliori modalità di svolgimento dell’attività lavorativa con l’orario ridotto, ossia se per meglio conciliare le esigenze di cura con il lavoro sia più opportuno ricorrere ad un part time verticale: ovvero lavoro ad orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno) oppure ad un part time orizzontale, cioè una riduzione dell’orario lavorativo giornaliero ma anche ad un part time misto, ovvero quando si combinino le due precedenti modalità.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute di quest’ultimo lo renderà possibile.
Inoltre, i familiari dei malati di cancro hanno titolo preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del proprio congiunto affetto da neoplasia.

 

Pensionamento anticipato. Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 74% (esclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità)
hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, fino a un massimo di 5 anni complessivi.

 

Tutele familiari che assistono un malato oncologico

La legge predispone inoltre delle tutele per i familiari che forniscano assistenza all’ammalato oncologico. In particolare, il familiare caregiver ha diritto:
a) ad un permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno e ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno (art 4 comma 1 L. 53/2000);
b) alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in part-time in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, e nel caso in cui la lavoratrice/ il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità.

E’ inoltre previsto un che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time abbia altresì una precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12-bis, comma 2 e art. 8 D.lgs 81/2015.
c) ad un periodo congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo che in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza di colui che presta assistenza (art. 42 comma 5 DLgs 51/2001).