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Certificato medico: si può inviare in ritardo al datore di lavoro?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/11/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Non si ha assenza ingiustificata se il lavoratore consegna il certificato medico di malattia, a fronte di un’assenza protrattasi per sette giorni ininterrottamente, solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare.

A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza 33134/2022.

 

Cosa dice la normativa

Il lavoratore che si assenti per malattia deve recarsi al più presto dal proprio medico di base o all’ospedale, farsi visitare, e assicurarsi che il medico abbia trasmesso telematicamente all’INPS il certificato medico attestante l’assenza del lavoratore. Il certificato medico deve essere inviato al massimo entro 2 giorni, e cioè quello relativo al primo giorno di assenza e quello successivo.

Chi invia il certificato medico in ritardo, e cioè dopo il secondo giorno di malattia, perde il trattamento retributivo che gli sarebbe spettato in quanto l’INPS non riconosce l’indennità di malattia se non dal giorno in cui il lavoratore si è sottoposto a visita medica.

Tuttavia, l’INPS ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché sullo stesso vi sia riportata la dicitura «dichiara di essere ammalato dal…».  

Il ritardo dell’invio del certificato all’INPS e quindi al datore di lavoro potrebbe anche comportare l’avvio di procedimenti disciplinari fino al licenziamento.

 

La Cassazione

Per i giudici non è rilevante che per un’intera settimana il dipendente sia rimasto assente senza consegnare una giustificazione ed è parimenti irrilevante che il certificato medico attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima.

La consegna del certificato medico dopo l’avvio dell’azione disciplinare non consente di parlare quindi di «assenza ingiustificata» e riconduce l’episodio alla più lieve ipotesi della «giustificazione tardiva dell’assenza». Quest’ultima non può quindi essere punita con un licenziamento per giusta causa (che pertanto sarebbe illegittimo e darebbe diritto alla reintegra del lavoratore) ma con una semplice sanzione disciplinare commisurata ai giorni di ritardo.

La Cassazione ha così precisato che, quando il Ccnl preveda sia l’ipotesi della tardiva giustificazione dell’assenza, sia quella dell’assenza rimasta ingiustificata, la trasmissione del certificato di malattia dopo un ampio intervallo temporale ricade, sempre e comunque, nella fattispecie inadempiente di grado minore. 

Se il certificato medico è stato consegnato, l’assenza ingiustificata non si produce e la condotta del lavoratore potrà essere sanzionata, ricorrendone le condizioni, solo nel perimetro della tardività della giustificazione. A tal fine, è del tutto irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo dopo che il datore aveva dato impulso all’azione disciplinare.