Iscriviti alla newsletter

Assegno unico 2023. Ecco quando presentare l’ISEE per ottenere gli aumenti. Le tabelle degli importi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/01/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La legge 1 aprile 2021, n46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021), ha previsto l’istituzione dell’assegno unico, che unifica e in parte potenzia i contributi oggi esistenti a sostegno dei nuclei con figli a carico.

 

Cos’è l’assegno unico, a chi spetta

L’assegno unico è anche “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore Isee.

 

L’assegno è riconosciuto

  • per  ciascun  figlio minorenne  a  carico.  Il  beneficio  decorre  dal  settimo mese digravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
  • con un importo  inferiore  a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico,  fino  al  compimento  del  ventunesimo  anno  di  età  con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente  al  figlio, su sua richiesta, al fine  di  favorirne  l'autonomia. 

 

Quando è riconosciuto l’assegno per figlio maggiorenne

L'assegno  è concesso solo nel caso in cui  il  figlio  maggiorenne  frequenti  un percorso di  formazione  scolastica  o  professionale,  un  corso  di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa  limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato  importo  annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile universale;

 

Figli disabili 

E’ riconosciuto  un assegno  mensile  di  importo  maggiorato rispetto agli importi relativi ai figli a carico minorenni e maggiorenni,  in  misura  non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio  con  disabilità   con  maggiorazione  graduata  secondo   le classificazioni  della  condizione  di  disabilità. Allo stesso va riconosciuto l’assegno  senza maggiorazione, anche  dopo  il compimento del ventunesimo anno di età, qualora  il  figlio  con disabilità risulti ancora a carico.

 

Requisiti di accesso all’assegno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Union europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
  • essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in Italia
  • essere residente e domiciliato  con  i  figli  a  carico  in Italia per la durata del beneficio
  • essere stato o essere residente in  Italia  per  almeno  due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un  contratto di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  di  durata almeno biennale.

 

Al riconoscimento dell’assegno unico, restano in vigore:

  • i Bonus asilo nido
  • i bonus per forme di assistenza presso la propria abitazione
  • le detrazioni fiscali per alcune delle spese sostenute in favore dei figli a carico: ad esempio per le spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per le attività sportive

 

Gli aiuti sono stati eliminati, perché inglobati nell’assegno unico sono:

  • il Premio alla nascita
  • l’Assegno di natalità
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
  • l’Assegno per il nucleo familiare
  • alcune detrazioni per carichi di famiglia
  • il Fondo di sostegno alla natalità
  • l’Assegno temporaneo per i figli.

 

Gli importi e le maggiorazioni

Dal 1° marzo 2023  coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.

Per la quantificazione dell’Assegno unico resta, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti

Le prossime mensilità di gennaio e febbraio 2023 saranno calcolate in base all’Isee 2022, oppure facendo riferimento ad Isee 2023 se già presente. Da marzo, l'importo sarà determinato in base all'Isee 2023 ovvero, in mancanza di Isee 2023, l’assegno sarà calcolato con riferimento ai valori minimi previsti dalla norma, salvo conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell'Isee entro il 30 giugno.

Gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. Per chi la aggiornerà entro il 28 febbraio 2023, gli importi saranno adeguati già da marzo 2023. L’Isee in scadenza al 31 dicembre continuerà ad essere usato per determinare gli importi dell’assegno relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.