Salute a rischio sul lavoro? Scopri quando puoi chiedere una visita medica straordinaria
La tutela della salute nei luoghi di lavoro non si esaurisce con la prevenzione collettiva. Esiste uno strumento concreto, spesso poco conosciuto ma di fondamentale importanza, che consente al lavoratore di farsi parte attiva nella salvaguardia del proprio benessere: la visita medica straordinaria.
Prevista dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, questa tipologia di controllo sanitario rientra a pieno titolo nella sorveglianza sanitaria e può essere richiesta in forma autonoma dal lavoratore, quando ritenga che lo stato psicofisico sia compromesso o messo a rischio dallo svolgimento della mansione lavorativa.
Quando e perché richiedere una visita straordinaria
La richiesta di visita straordinaria non è un capriccio, né un alibi. È uno strumento legittimo e protetto dalla legge, pensato per intercettare in tempo utile segnali di allarme sulla salute di chi lavora, specie in contesti ad alto rischio come l’edilizia, l’industria chimica o i settori sanitari.
Il lavoratore può attivare la procedura con una comunicazione scritta indirizzata al medico competente, indicando chiaramente i motivi: insorgenza di sintomi riconducibili all’attività lavorativa, peggioramento di patologie pregresse, o cambiamenti nello stato di salute che potrebbero compromettere la sicurezza propria o altrui.
I limiti: privacy e responsabilità
Importante chiarire che il datore di lavoro non può entrare nel merito delle motivazioni sanitarie. L’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) vieta infatti qualsiasi accertamento diretto del datore sullo stato di salute del dipendente. L’unica informazione che può ricevere è il giudizio finale di idoneità o inidoneità.
Il medico competente ha il compito di valutare la fondatezza della richiesta in relazione ai rischi professionali e alle condizioni cliniche. Se accoglie l’istanza, avvia gli accertamenti necessari e formula un giudizio di idoneità, che diventa vincolante sia per il lavoratore sia per l’azienda.
In caso contrario, è tenuto a motivare per iscritto il rigetto, sempre nel rispetto del segreto professionale.
Sorveglianza sanitaria: un dovere che coinvolge tutti
La visita medica straordinaria è solo una delle forme previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria, che comprende anche visite preventive (in fase preassuntiva o prima del cambio di mansione), periodiche, post-malattia (dopo 60 giorni di assenza) e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Spetta al datore di lavoro garantire l’attuazione di queste misure e nominare un medico competente incaricato di redigere, attuare e aggiornare il protocollo sanitario, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In caso di inadempienza, le sanzioni possono essere pesanti: si va da multe consistenti fino all’arresto nei casi più gravi.
La visita medica straordinaria è molto più di un’opzione normativa: è un presidio di civiltà lavorativa. Restituire centralità al lavoratore, rendendolo soggetto attivo nella propria tutela, significa rafforzare una cultura della sicurezza più umana e più efficace.
Ecco perché è fondamentale che lavoratori, datori e professionisti sanitari conoscano e rispettino questo diritto, attivando procedure chiare e strumenti idonei per gestirlo. Anche l’adozione di software specializzati per la sicurezza sul lavoro può fare la differenza, migliorando tracciabilità, trasparenza e tempestività degli interventi.
FAQ — Visita medica straordinaria
Quando è consigliabile richiederla?
Quando il lavoratore percepisce un peggioramento dello stato di salute o manifesta sintomi potenzialmente legati all’attività lavorativa, in particolare in contesti ad alto rischio come i cantieri.
Chi decide se è necessaria?
Solo il medico competente, che valuta la coerenza tra i sintomi segnalati e i rischi professionali.
Cosa deve contenere la richiesta?
Motivazioni chiare e documentate: sintomi, peggioramenti clinici, o variazioni di salute legate alla mansione.
Il datore può conoscere i motivi della richiesta?
No. Il datore può essere informato solo sull’esito della visita (idoneità/inidoneità), non sui dettagli clinici, in base all’art. 5 della L. 300/1970.
Cosa succede se il medico rifiuta la visita?
Deve fornire una motivazione scritta al lavoratore e informare il datore dell’esito, rispettando il segreto professionale.
Il datore può imporre una visita straordinaria?
No. Può essere attivata solo su richiesta del lavoratore o su iniziativa del medico competente.
Il giudizio del medico è vincolante?
Sì. Azienda e lavoratore sono tenuti a rispettare il giudizio di idoneità espresso dal medico.