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Sentenza: il danno da errata prescrizione resta in capo al medico, non all'infermiere

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 23/06/2025

La SentenzaLeggi e sentenze

La sentenza n. 85 del 2025 della Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello, siamo certi che farà molto discutere facendo riferimento a un caso clinico di somministrazione errata di farmaci chemioterapici, in sovradosaggio rispetto ai protocolli terapeutici previsti.

L’incidente è avvenuto per errata trascrizione della dose, senza essere rilevato né dal personale medico né da quello infermieristico.

 

Il caso ha coinvolto più figure professionali: due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato, farmacisti che hanno accettato la prescrizione anomala senza ulteriori verifiche e infermieri che hanno somministrato il farmaco senza rilevare l’anomalia, nonostante la dose fosse chiaramente superiore a quella massima prevista dai protocolli e indicata sulle confezioni. Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che la responsabilità principale resta in capo ai medici prescrittori, mentre per gli infermieri il dovere è limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e alla corretta somministrazione del farmaco. I giudici hanno comunque riconosciuto una colpa anche alle infermiere, in quanto esse non hanno segnalato l’anomalia evidente del sovradosaggio del farmaco. Tale colpa è stata valutata come concorso causale nel procurare il danno, ma non come causa principale.

 

La Corte dei Conti è competente perché il caso riguarda la responsabilità contabile e il risarcimento di un danno erariale derivante da condotte professionali nell’ambito della sanità pubblica, e le infermiere sono state ritenute parzialmente responsabili per non aver segnalato l’errore evidente riconoscendo loro una riduzione del danno risarcitorio rispetto alla richiesta iniziale della Procura di 200.000 euro ciascuna.

La condotta dei medici specializzandi è stata invece giudicata gravemente colpevole e causa principale del danno letale.

Quindi, pur riconoscendo una colpa alle infermiere, la Corte ha calibrato la sanzione in modo proporzionato al loro ruolo e grado di responsabilità nel caso.

I giudici hanno ritenuto di non definirle corree nella responsabilità principale del danno letale, con la sentenza che ha evidenziato il ruolo collaborativo e di vigilanza dell’infermiere, ma anche i limiti della sua competenza rispetto alla prescrizione medica, poiché:

- la responsabilità finale e diretta è stata attribuita ai due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato con condotte gravemente imperite e imprudenti;

- l’errore di trascrizione e la mancata segnalazione dell’anomalia da parte di più figure professionali, inclusi farmacisti e infermieri, sono state considerate concause, ma non cause principali del danno.

 

La sentenza ha riconosciuto che la responsabilità infermieristica si limita al dovere di segnalare anomalie evidenti; in questo caso, l’errore era così evidente che avrebbe dovuto essere rilevato, ma la mancata segnalazione è stata valutata in un contesto di concorso causale e non di corresponsabilità esclusiva.

La riduzione del danno a carico delle infermiere è stata motivata dalla complessità del caso e dal fatto che l’errore è passato inosservato a diverse figure professionali di comprovata competenza.

 

La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità amministrativa e gestione delle competenze tra professionisti sanitari:

- ripartizione delle responsabilità: l’infermiere non è responsabile per gli effetti di un farmaco correttamente somministrato su prescrizione medica. La responsabilità per la scelta e gli effetti della terapia resta in capo al medico prescrittore, salvo errori materiali evidenti da parte dell’infermiere nella fase di somministrazione;

- dovere di diligenza dell’infermiere: l’infermiere deve comunque assicurarsi dell’identità del paziente, della correttezza del farmaco e della modalità di somministrazione, oltre a segnalare tempestivamente al medico eventuali reazioni avverse o anomalie;

- collaborazione tra professionisti sanitari: la sentenza rafforza il principio di collaborazione tra medico e infermiere, chiarendo che l’infermiere può sollevare dubbi sulla prescrizione, ma non ha né il potere né l’obbligo di modificarla o annullarla;

- limiti della responsabilità infermieristica: l’infermiere risponde solo di errori materiali nella somministrazione (ad esempio, dose o modalità errata), non delle scelte terapeutiche del medico.