Infermieri non pagati nei festivi: il NurSind li porta alla vittoria in tribunale
Il Tribunale di Ascoli Piceno riconosce il diritto alla retribuzione per i festivi infrasettimanali 2018–2021: un'importante vittoria legale del NurSind contro le omissioni dell’AST.
11 Sentenze per i Festivi: Il Tribunale dà piena ragione al NurSind e condanna l’AST
Con una raffica di sentenze emesse il 24 luglio 2025, il Tribunale del Lavoro di Ascoli Piceno ha stabilito un principio chiaro e inequivocabile: chi lavora nei giorni festivi infrasettimanali ha diritto alla retribuzione aggiuntiva prevista dal CCNL, anche per gli anni 2018–2021. È il risultato di 11 cause vinte dal NurSind, che ha promosso i ricorsi per tutelare i lavoratori esclusi dai pagamenti dovuti.
Le sentenze – tutte favorevoli ai ricorrenti – nascono da una lunga battaglia giudiziaria avviata dal NurSind territoriale, che già dal 2022 aveva ottenuto l’avvio dei primi pagamenti grazie ai decreti ingiuntivi presentati contro l’AST. Tuttavia, l’azienda si era rifiutata di riconoscere retroattivamente quanto spettava per il triennio 2018-2021, obbligando i lavoratori a rivolgersi alla magistratura.
“Abbiamo denunciato per anni un’ingiustizia evidente,” commenta Maurizio Pelosi, Segretario territoriale NurSind di Ascoli Piceno.
“L’amministrazione precedente ha scelto di ignorare i nostri solleciti, opponendosi perfino ai decreti ingiuntivi. I giudici ci hanno dato ragione su tutta la linea. Ora non ci sono più scuse.”
La sentenza: un precedente importante
Il giudice Riccardo Ionta, con la sentenza n. 157/2025 (RG 246/2024), ha confermato il diritto dell’infermiera ricorrente a percepire € 1.806,48 per lavoro straordinario festivo non retribuito, svolto tra il 2018 e il 2021. L’AST è stata condannata anche al pagamento degli interessi legali.
Nel motivare la decisione, il Tribunale ha evidenziato che:
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il lavoro nei festivi infrasettimanali dà diritto, ex art. 9 CCNL 20/09/2001, ad un riposo compensativo o, in alternativa, al pagamento con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (30% diurno e 50% notturno);
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non può essere riconosciuta alcuna decadenza automatica se il lavoratore non esercita l’opzione entro 30 giorni, come eccepito inutilmente dall’azienda;
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la mancata fruizione del riposo comporta automaticamente il diritto alla corresponsione dell’indennità economica.
Il giudice ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione dell’AST relativa alla mancanza di legittimazione passiva, confermando che l’azienda sanitaria subentra nei rapporti giuridici della precedente ASUR.
NurSind: “Ora basta contenziosi, si riconosca il diritto”
Il NurSind, dopo questa importante affermazione giudiziaria, auspica un cambio di rotta da parte della nuova Direzione Generale dell’AST, e ha già inoltrato una formale messa in mora per tutti gli iscritti coinvolti nel mancato pagamento dei festivi tra agosto 2020 e dicembre 2021, periodo ancora recuperabile.
“Se l’azienda non troverà una soluzione immediata, continueremo la battaglia legale fino al pagamento integrale delle somme dovute. Nessuno resterà indietro.”
Un precedente che fa giurisprudenza
Queste sentenze potrebbero aprire la strada a nuove azioni legali in altre regioni, dove molte aziende sanitarie continuano a negare o ritardare il pagamento dei festivi lavorati, contravvenendo ai contratti collettivi e alla giurisprudenza consolidata.
Il riconoscimento pieno del diritto al compenso, anche in assenza della richiesta formale entro 30 giorni, sancito da queste pronunce, rappresenta un precedente di grande rilievo per tutti i professionisti sanitari italiani.