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Contratti Co.Co.Co. e Partite IVA: possono aprire le porte agli incarichi di funzione?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/08/2025

Contratto Nazionale

 

Roma – Il rinnovo contrattuale del Comparto Sanità (CCNL 2019-2021), firmato il 2 novembre 2022, ha introdotto alcune importanti novità sul fronte del conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale per il personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari. Ma una domanda cruciale resta sul tavolo: può essere riconosciuto come servizio utile l’esperienza maturata con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, come le collaborazioni coordinate e continuative?

La risposta, alla luce della normativa e degli orientamenti interpretativi, è no.

Cosa dice il contratto

L’articolo 28, comma 3, e l’articolo 29, comma 4, del CCNL precisano che, ai fini del calcolo dei cinque anni di esperienza richiesti per accedere agli incarichi di funzione, si tiene conto anche dei periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato o a tempo parziale, purché svolti nel medesimo o corrispondente profilo e con contratti di lavoro subordinato. Questo vale sia per enti pubblici del comparto sanità, sia per strutture private accreditate, università (pubbliche e private) e amministrazioni dell’UE.

È proprio qui che il contratto segna una novità rispetto al passato: viene riconosciuta, per la prima volta, l’esperienza maturata presso ospedali privati accreditati e atenei europei, ma non quella svolta in tutte le strutture private accreditate indiscriminatamente (come i poliambulatori, per esempio, spesso non equiparabili per complessità organizzativa).

Contratti autonomi? Esclusi

Secondo l'orientamento consolidato dell’ARAN (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), non possono essere presi in considerazione i periodi svolti con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, come partite IVA o contratti co.co.co. La motivazione è chiara: questi rapporti non rientrano nel campo di applicazione del CCNL e, quindi, non danno diritto a maturare anzianità utile per l’accesso agli incarichi di funzione.

Le implicazioni per gli operatori sanitari

Per molti professionisti della sanità – in particolare infermieri, fisioterapisti, tecnici – che negli anni hanno prestato servizio in regime di libera professione o con contratti flessibili, questa interpretazione rappresenta una netta esclusione. Anche se l’esperienza sul campo è concreta, non basta a soddisfare i requisiti richiesti per fare il salto verso incarichi più qualificati e retribuiti.

Il messaggio è chiaro: solo l’esperienza maturata con contratti di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato o parziale, viene conteggiata ai fini del conferimento degli incarichi di funzione previsti dal CCNL 2019-2021. Lavori autonomi e parasubordinati restano fuori dal conteggio. Una scelta che riaccende il dibattito sulla valorizzazione reale delle competenze, al di là della forma contrattuale.