Scudo penale: la legge ora riconosce le conseguenze della carenza di personale. Cosa cambia
05/09/2025
Nuove tutele per i professionisti della salute tra legge e realtà quotidiana
Lo “scudo penale” per gli esercenti le professioni sanitarie, l'insieme di norme che ridefinisce in modo sostanziale la responsabilità penale e civile dei medici e degli operatori sanitari, è stato ridefinito all'interno del DDL delle professioni sanitarie, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Una riforma attesa, che interviene in una materia delicata: il confine tra colpa professionale e rischio clinico inevitabile.
La modifica è stata introdotta con gli articoli 7 e 8 del recente provvedimento legislativo che interviene sia sul Codice Penale sia sulla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (nota come Legge Gelli-Bianco).
Vediamo, punto per punto, cosa cambia per chi lavora ogni giorno nella sanità pubblica e privata, e cosa significa tutto questo per i pazienti e per il sistema giustizia.
ARTICOLO 7 – NUOVA STRUTTURA DEL CODICE PENALE
Nuovo articolo 590-sexies c.p.
Il reato di lesioni personali (art. 590 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.) compiuti nell’esercizio dell’attività sanitaria viene ricalibrato. Il nuovo art. 590-sexies prevede che:
“Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali […] è punibile solo per colpa grave”.
Tradotto: il sanitario che segue correttamente le linee guida o le buone pratiche non può essere perseguito penalmente a meno che non si tratti di colpa grave. È un passaggio fondamentale, perché riduce l’area della responsabilità penale in caso di errore lieve o giudizio clinico controverso.
Nuovo articolo 590-septies c.p.
Viene introdotto un ulteriore articolo che rende il contesto un elemento centrale nella valutazione della colpa:
“Nell’accertamento della colpa […] si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative […]”.
In pratica, il giudice deve valutare l’ambiente di lavoro del professionista, incluse le difficoltà strutturali e organizzative, l’urgenza della situazione, la complessità del caso e l’eventuale mancanza di terapie efficaci. È un riconoscimento normativo del fatto che il medico non lavora in laboratorio sterile, ma in contesti reali, spesso complessi o critici.
ARTICOLO 8 – MODIFICHE ALLA LEGGE GELLI-BIANCO
Articolo 5, comma 1
Il nuovo testo impone che i professionisti si attengano anche alle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre tenendo conto delle specificità del caso concreto.
Qui si rafforza la libertà clinica del professionista, che non è obbligato a seguire meccanicamente linee guida se il caso concreto lo richiede.
Articolo 7 – responsabilità della struttura
Vengono chiariti i termini della responsabilità delle strutture sanitarie. Si precisa che le strutture rispondono dei danni derivanti dalla condotta dei professionisti di cui si avvalgono.
Una correzione linguistica ma importante: non solo si “avvalgono” dei sanitari, ma rispondono dei danni causati dal loro operato, consolidando la responsabilità contrattuale delle strutture.
Nuovo comma 3-bis
Riprende quasi integralmente il contenuto del nuovo 590-septies, ma in ambito civile, sottolineando gli stessi criteri di contesto (scarsità di risorse, urgenze, cooperazione multidisciplinare) anche per valutare la colpa civile.
Comma 5
Le linee guida e le buone pratiche non sono più “norme imperative”, ma “inderogabili”. Sottile ma rilevante differenza: si passa da una visione rigida (imperativa) a una più sfumata ma vincolante (inderogabile), sempre nel rispetto del caso clinico specifico.
PERCHÉ È IMPORTANTE?
Il nuovo “scudo penale” non significa impunità per chi sbaglia, ma punta a contestualizzare l’errore. Viene meno la logica del "capro espiatorio" e si afferma l’esigenza di valutare le scelte dei sanitari in relazione al contesto concreto in cui operano.
Con questa riforma, il legislatore prende atto del fatto che la medicina non è una scienza esatta e che il rischio clinico è insito in molte attività sanitarie, anche se condotte correttamente.