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Radiazioni in corsia: anche gli infermieri hanno diritto a indennità e ferie radiologiche

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 07/02/2026

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Con le pronunce n. 11310 del 29 aprile 2025 e n. 11664 del 5 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che anche il personale infermieristico ha diritto all'indennità di rischio radiologico e al congedo aggiuntivo di 15 giorni quando svolge abitualmente la propria attività professionale in zone controllate.

 

Il Caso

 

Le sentenze hanno riguardato il caso di infermieri strumentisti e medici anestesisti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, che avevano richiesto il riconoscimento dell'indennità radiologica e del relativo congedo aggiuntivo.

L'azienda sanitaria aveva negato tali benefici sostenendo che il personale non rientrava nelle categorie automaticamente tutelate dalla legge e che il parere negativo della Commissione di valutazione del rischio radiologico fosse vincolante. La Corte d'Appello di Milano, tuttavia, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, basandosi sull'accertamento che gli stessi svolgevano abitualmente la propria attività in zone classificate come 'controllate' dai documenti aziendali sulla valutazione dei rischi.

 

Il Quadro Normativo di Riferimento

 

La normativa italiana sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti si basa principalmente sul D.Lgs. n. 230 del 1995 (successivamente aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2020), che recepisce le direttive europee Euratom in materia. Il sistema prevede due categorie distinte di lavoratori:

1. Personale medico e tecnico di radiologia: per questi professionisti opera una presunzione assoluta di esposizione al rischio radiologico. Ciò significa che hanno diritto automaticamente all'indennità mensile di rischio radiologico e al congedo biologico aggiuntivo di 15 giorni, senza dover dimostrare l'effettiva esposizione.

2. Altro personale sanitario: per infermieri, ausiliari e altro personale non di radiologia, non opera alcuna presunzione. Questi lavoratori devono provare in giudizio l'esposizione qualificata secondo i criteri tecnici del D.Lgs. n. 230/1995, ovvero dimostrare lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo di radiazioni equiparabile a quello del personale di radiologia.

 

Anche gli Infermieri Hanno Diritto alle Tutele per l'Esposizione alle Radiazioni Ionizzanti

Con le pronunce n. 11310 del 29 aprile 2025 e n. 11664 del 5 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che anche il personale infermieristico ha diritto all'indennità di rischio radiologico e al congedo aggiuntivo di 15 giorni quando svolge abitualmente la propria attività professionale in zone controllate.

 

Il Caso

 

Le sentenze hanno riguardato il caso di infermieri strumentisti e medici anestesisti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, che avevano richiesto il riconoscimento dell'indennità radiologica e del relativo congedo aggiuntivo.

L'azienda sanitaria aveva negato tali benefici sostenendo che il personale non rientrava nelle categorie automaticamente tutelate dalla legge e che il parere negativo della Commissione di valutazione del rischio radiologico fosse vincolante. La Corte d'Appello di Milano, tuttavia, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, basandosi sull'accertamento che gli stessi svolgevano abitualmente la propria attività in zone classificate come 'controllate' dai documenti aziendali sulla valutazione dei rischi.

 

Il Quadro Normativo di Riferimento

 

La normativa italiana sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti si basa principalmente sul D.Lgs. n. 230 del 1995 (successivamente aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2020), che recepisce le direttive europee Euratom in materia. Il sistema prevede due categorie distinte di lavoratori:

1. Personale medico e tecnico di radiologia: per questi professionisti opera una presunzione assoluta di esposizione al rischio radiologico. Ciò significa che hanno diritto automaticamente all'indennità mensile di rischio radiologico e al congedo biologico aggiuntivo di 15 giorni, senza dover dimostrare l'effettiva esposizione.

2. Altro personale sanitario: per infermieri, ausiliari e altro personale non di radiologia, non opera alcuna presunzione. Questi lavoratori devono provare in giudizio l'esposizione qualificata secondo i criteri tecnici del D.Lgs. n. 230/1995, ovvero dimostrare lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo di radiazioni equiparabile a quello del personale di radiologia.

 

I Principi Affermati dalla Cassazione

 

La Suprema Corte ha chiarito diversi punti fondamentali nella sua pronuncia che riportiamo.

Parere della Commissione non vincolante: il lavoratore può quindi rivolgersi al giudice per far accertare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici, indipendentemente dal parere della Commissione.

Criterio dell'esposizione abituale: l'indennità e il congedo spettano ai lavoratori che, per intensità e continuità, sono esposti al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Non è sufficiente un'esposizione occasionale, temporanea o saltuaria. Il criterio fondamentale è lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata, definita dalla normativa come il luogo in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere dosi di radiazioni superiori ai limiti stabiliti per la popolazione generale.

Natura del diritto: l'indennità radiologica e il congedo aggiuntivo hanno natura di diritto soggettivo con funzione indennitaria e preventiva. Il titolo all'indennità sorge automaticamente quando il dipendente è esposto professionalmente a radiazioni ionizzanti nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, indipendentemente dal momento in cui venga compiuto il relativo accertamento amministrativo.

 

Implicazioni pratiche per gli infermieri

 

Infermieri strumentisti in sala operatoria: gli infermieri che assistono abitualmente in interventi chirurgici dove vengono utilizzate apparecchiature radiologiche (come in ortopedia, cardiochirurgia, neurochirurgia) hanno diritto alle tutele se operano stabilmente in zona controllata. Non è sufficiente che l'azienda fornisca dispositivi di protezione individuale (camici piombati) per escludere il diritto all'indennità.

Personale di emodinamica e radiologia interventistica: gli infermieri che lavorano in sale di emodinamica, elettrofisiologia, e radiologia interventistica, dove l'esposizione è continua e prolungata, devono essere equiparati al personale di radiologia per quanto riguarda le tutele.

 

Onere della prova

 

Spetta al lavoratore dimostrare l'esposizione abituale in zona controllata. Tuttavia, come affermato dalla Cassazione, la dimostrazione può avvenire attraverso consulenza tecnica d'ufficio che accerti la classificazione della zona di lavoro da parte dell'azienda stessa nella documentazione di valutazione dei rischi. La presenza di dosimetri personali, la sorveglianza medica specifica e la classificazione come lavoratore esposto di categoria A o B costituiscono elementi probatori rilevanti.

 

Le tutele

 

Una volta riconosciuto il diritto, i lavoratori hanno accesso a:

  • Indennità mensile di rischio radiologico corrisposta nella stessa misura prevista per i lavoratori per i quali opera la presunzione assoluta.

  • Congedo ordinario aggiuntivo: 15 giorni continuativi e irrinunciabili di calendario a titolo di 'riposo biologico' o 'ferie radiologiche', finalizzati alla prevenzione di patologie derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

  • Sorveglianza sanitaria rafforzata: i lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza medica da parte di un medico autorizzato, con visite periodiche di controllo e sorveglianza dosimetrica individuale mediante dosimetri personali.

 

Come Richiedere il Riconoscimento dei Diritti

 

Gli infermieri e gli altri operatori sanitari esposti a radiazioni ionizzanti che ritengono di avere diritto all'indennità e al congedo aggiuntivo possono seguire questo percorso:

- Presentare formale richiesta alla Commissione di valutazione del rischio radiologico dell'azienda, se esistente, allegando documentazione che attesti lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata (ordini di servizio, planimetrie delle zone classificate, registri dosimetrici).

2. In caso di diniego, rivolgersi al giudice del lavoro per far accertare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici.

 

Per gli infermieri che operano quotidianamente in sale operatorie, sale di emodinamica e altri reparti dove si utilizzano radiazioni ionizzanti, queste sentenze rappresentano un riconoscimento importante del rischio professionale che affrontano e del loro diritto a essere adeguatamente tutelati e compensati.

 

Andrea Tirotto