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Aggressioni sanità. Le Dash e body cam violano la privacy dell’operatore sanitario? La normativa ed il parere del Garante

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/01/2020 vai ai commenti

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Dall’inizio dell’anno, già non si contano le aggressioni al personale sanitario in servizio, specialmente nel territorio campano:Pronto soccorso come checkpoint in territori di guerra ed ambulanze sequestrate, non sono più casi isolati, ma una vera e propria emergenza.
In attesa che venga approvata la legge antiviolenza ancora ferma al Senato o, che il Governo decida per un decreto urgente, a Napoli da oggi partirà l’installazione delle telecamere sulle ambulanze, le dash cam.
DASH cam su tutti i mezzi del soccorso sanitario e body cam come DPI per tutti gli operatori, sono alcune delle richieste avanzate da più parti, come deterrenti alle aggressioni.

Dash e body cam cosa sono
La dash cam (termine inglese, contrazione di dashboard camera, "telecamera da cruscotto"), chiamata anche DVR auto, è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza dei veicoli al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto, oppure per riprendere la cabina del mezzo e in questo caso prendono anche il nome di taxicam.

La body cam è una micro telecamera che si posiziona sulla divisa degli operatori, che riprende situazioni di vita quotidiana, in grado di registrare per sei ore e salvare il tutto in memoria. Qualora servisse, le immagini riprese possono essere scaricate dal dispositivo e messe a disposizione delle forze dell'ordine per eventuali indagini o accertamenti.

Due mezzi altamente tecnologici, e sicuramente utili, ma che pongono un problema, quello dei controlli a distanza, estremamente penetranti, nei confronti dei lavoratori.
Vediamo cosa prevede la normativa in merito.

 

Normativa
In merito al controllo a distanza dei lavoratori, in Italia la regolamentazione in materia è dettata dal D. Lgs n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:
- strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza);
- strumenti di lavoro (personal computer, smartphone).

L'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrano due condizioni:
- esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale;
-preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione amministrativa.

Art 4 Statuto dei lavoratori, antecedente il Jobs Act
1.È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
2.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso ditali impianti.
3.Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
4.Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai pre-cedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art 4 modificato dal Jobs
1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione cheia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Quindi qualora lo strumento tecnologico serva per rendere la prestazione lavorativa, perché sia installato non vi è bisogno dell’accorso sindacale.
Una disposizione questa che apre ad una serie di interpretazioni: l’installazione della dash e body cam potrebbe essere considerata servente rispetto alle mansioni assegnate, possono quindi essere installate senza l’accordo sindacale? L’installazione, nonostante la probabile azione deterrente, crea un problema di violazione della riservatezza del lavoratore?

Il parere del Garante della Privacy sull’installazione della dash e body cam.
Una società operante nel settore ferroviario, a causa dei numerosi e crescenti episodi di aggressione ai danni degli utenti e del personale, nonché di atti vandalici, aveva deciso di sperimentare per sei mesi un sistema di videosorveglianza indossabile dal suo personale in grado di raccogliere e trasmettere in tempo reale le immagini riprese a bordo.
La società in una istanza al Garante della privacy, aveva specificato che le immagini riprese dai dispositivi di videoregistrazione, attivabili, altresì, solo dall’operatore durante l’orario di lavoro, sarebbero state estratte e poi conservate per un periodo di sette giorni, e l’accesso a tale immagini sarebbe stato consentito solo ai soggetti responsabili e incaricati al trattamento dei dati personali.
Tenuto conto che il sistema di videoregistrazione sarebbe stato indossato dall’operatore durante il proprio orario di lavoro, e dunque potenzialmente in grado di operare un controllo a distanza del lavoratore, la Società, aveva garantito al Garante che sarebbe stata attivata la procedura prevista dall’art 4 dello Statuto dei lavoratori, ovvero la stipula, con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, di un accordo sindacale per la legittima installazione dei dispositivi di videosorveglianza, e in ossequio alla norma legale, avrebbe dato ai lavoratori una corretta informativa sul funzionamento dello strumento di videoripresa.
lIl Garante, pur ravvisando nell’utilizzo di quel sistema di videosorveglianza dei rischi per i diritti e libertà fondamentali degli interessati, sia utenti che lavoratori, ha ritenuto lecite le finalità perseguite e conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza la rilevazione dei dati operata dalla Società, e dunque lecito il trattamento dei dati personali effettuato.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la conformità al principio di pertinenza e non eccedenza secondo il Garante emerge dal fatto che il dispositivo di ripresa sarebbe attivabile esclusivamente dall’operatore che lo indossa e solo quando si trova in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per quella dei passeggeri o anche per le cose.
Anche la previsione secondo cui le immagini trasmesse sul dispositivo informatico presso la centrale operativa della società possono essere visionate solo dal personale che risulti essere responsabile o incaricato al trattamento dei dati personali, come anche il tempo di conservazione delle immagini, pari a sette giorni, ha contribuito a convincere il Garante della congruità del trattamento ai principi di pertinenza e non eccedenza.
A conclusione della sua disamina il Garante ha poi suggerito una serie di misure a tutela degli interessati e dei loro diritti.
In particolare, il Garante ha prescritto alla società di trasporto ferroviario di:
-adottare un apposito disciplinare nel quale esporre i casi in cui l’uso della telecamera indossabile è consentito, e dunque le condizioni in presenza delle quali poter attivare i dispositivi ed i casi in cui, invece, l’attivazione non è consentita. Il disciplinare dovrebbe anche contenere le modalità di utilizzo in caso di particolari situazione, ad es. quando possono riprendere vittime di reato, testimoni, minori di età nonché le ipotesi in cui dalla centrale operativa è possibile inviare soccorsi o richiedere l’intervento delle forze di polizia;
-prevedere un procedimento affinchè i soggetti autorizzati possano visionare le immagini raccolte per valutare la loro rilevanza rispetto alla finalità della raccolta;
-prevedere il tracciamento di tutti gli accessi alle immagini raccolte e la loro copia da parte del personale autorizzato;
-prevedere delle misure tecniche che impediscano la registrazione dell’audio da parte della body cam;
-oscurare le immagini che riguardano soggetti terzi non coinvolti nel sinistro, nel caso in cui le stesse debbano essere comunicate alla compagnia assicuratrice della società ferroviaria per questioni connesse al contratto di assicurazione;
-prevedere strumenti idonei ad impedire agli operatori della body cam di poter modificare, cancellare o copiare le immagini raccolte;
-conservare le immagini raccolte attraverso sistemi di cifratura, con chiavi crittografiche di complessità adeguata alla lunghezza e alla durata di conservazione dei dati;
-la cancellazione automatica delle immagini una volta trascorso il tempo previsto di conservazione;
-predisporre adeguati strumenti di comunicazione per informare gli utenti, con un linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le caratteristiche di questo, indicando che la spia accesa sul dispositivo indica l’attivazione di questo;
-fornire ai dipendenti ed in generale al proprio personale l’informativa ai sensi dell’art. 13 del codice privacy;
-prevedere delle misure per poter esercitare i diritti di cui agli art. 7 e seguenti del codice privacy.

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