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Decreto Covid. Obbligo vaccinale operatori sanitari e scudo penale sono legge. Cosa prevedono

Via libera definitivo dall’Aula della Camera al Decreto Covid, che con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti diventa legge.

Due i passaggi storici all’interno, lo scudo penale per gli operatori sanitari e sempre per gli stessi l’obbligo alla vaccinazione Covid. Per quest’ultima, in corso di seduta, alcuni deputati di Lega e Fratelli d'Italia avevano presentato tre emendamenti identici con i quali miravano a sopprimere dal testo l'obbligo alla vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie, infine respinti dal Governo.

 

Obbligo vaccini Covid

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle far- macie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione del- l’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condi- zioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccina- zione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

 

Procedura di obbligo alla vaccinazione

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia auto- noma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.

 

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

 

Ricevuta la segnalazione l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettua- zione della vaccinazione o l’omissione o il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

 

Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

 

Scudo penale

In caso di lesioni personali o omicidio colposo, previsti dagli articoli 590 e 589 del codice penale, verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV –2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

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Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, In caso di lesioni personali o omicidio colposo, previsti dagli articoli 590 e 589 del codice penale commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scienti- fiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in re- lazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.