Permessi 104. Quanti giorni di preavviso bisogna dare al datore di lavoro per poterne usufruire?
Alcuni contratti della pubblica amministrazione hanno introdotto novità in relazione alla programmazione dei permessi legge 104/92.
In linea di massima le novità sono le medesime nei differenti comparti, si dispone sostanzialmente una programmazione e una comunicazione più stringente, precedentemente non prevista ma valevole solo per i lavoratori che assistono il familiare con grave disabilità.
La legge 104/92 non disciplina tale aspetto che, in passato è stato affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica che richiedevano, al momento della domanda, di comunicare al datore i giorni di assenza.
La novità introdotta nei nuovi contratti prevede invece che, il lavoratore dipendente che assiste il familiare con grave disabilità, predisponga una programmazione mensile e, solo in caso di urgenza, potrà presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di fruizione.
Al momento l’innovazione contrattuale riguarda i comparti: funzioni centrali, locali, Istruzione e ricerca, Sanità.
Per i comparti sopra indicati i commi inseriti nei contratti sono, come detto, i medesimi, li riportiamo:
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
Il primo comma fa esplicito riferimento ai dipendenti che hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, questo articolo, si riferisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità.
Pertanto tale disposizione non riguarda i lavoratori con disabilità che fruiscono per se stessi dei permessi (ad ore o a giorni) legge 104/92.
Al momento non ci risultano disposizioni né chiarimenti ulteriori.
Diverse le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno affrontato questo aspetto, ultima per data è la circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 7 specifica, “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.
Precedentemente la questione è stata affrontata nel Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 13 del 18 febbraio 2008, nel quale si legge “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.
Le scarne indicazioni sul tema spesso sono causa di contenziosi. A questo proposito comunque, non possiamo non rilevare che, in alcuni particolari contesti lavorativi, ad esempio trasporti, sia opportuno, se non necessario, un accordo che tenga conto della complessiva organizzazione del lavoro e dei servizi che si devono espletare.
Molti enti comunque, hanno adottato regolamenti interni per la fruizione dei permessi.
In ogni caso, nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.
In ultimo ricordiamo l’interpello 31 del 6 luglio 2010 nel quale il Ministero del lavoro risponde ad un quesito posto dalla Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori.
Secondo il ministero si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;
fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del familiare con disabilità, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
SuperabileInail